Sentenza n. 14288/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 e del relativo Allegato 1 con cui il Dirigente della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha deliberato “di provvedere, con il presente atto, ad individuare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate per ciascuna azienda fornitrice in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale, come risulta dall’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale” notificato in data 13 dicembre 2022; se e per quanto occorrer possa - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in GURI, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C, D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato in GURI Serie Gen. N. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - per quanto occorrer possa dell’Atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - per quanto occorrer possa del d.l. 11 gennaio 2023, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguente, anche non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B.M. Sanitas S.r.l. il 17 aprile 2025: - del Prot. n. 0121095, del 6 febbraio 2025, adottato dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, con il quale si comunica la pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025; - della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025, avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati dalle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, con cui è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di pagamento delle quote di ripiano indicate dall’Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024; - del Prot. n. 0073840, del 24 gennaio 2025, adottato dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, che comunica l’avvenuta ridefinizione dell’entità delle quote di riparto a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024, adottata dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto: “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; - di ogni atto comunque connesso e collegato anche ove non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione e aggiornamento delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relative agli anni 2015-2018, inclusi gli atti adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la determinazione della Regione Emilia-Romagna che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e le rispettive quote di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i presupposti atti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti connessi. Con i motivi aggiunti ha contestato anche gli atti regionali del 2024 e del 2025, adottati o comunicati in relazione all'aggiornamento delle quote e al differimento dei termini di pagamento. I vizi dedotti erano indicati in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, senza che la sentenza ne esaminasse il merito.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al gravame, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura e notificata alle amministrazioni intimate. Il TAR, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a., ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di payback. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dal difensore munito di procura e notificata alle amministrazioni intimate, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 43 c.p.a.
Richiamato in relazione alla proposizione dei motivi aggiunti; la sentenza non formula una specifica interpretazione della disposizione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; la decisione definisce il giudizio per estinzione conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta sottoscritta dal difensore munito di apposita procura e notificata alle amministrazioni intimate, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando la controversia presenta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
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