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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-790/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2021. — Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contro LG e MH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Curtea de Apel Braşov. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Direttiva 2005/60/CE – Reato di riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale (“autoriciclaggio”). — Causa C-790/19

Giurisprudenza europea62019CJ0790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risposto che la direttiva 2005/60/CE consente agli Stati membri di prevedere il reato di autoriciclaggio, senza imporlo. La norma europea sul riciclaggio, così come formulata all’epoca dei fatti, non richiede che l’autore del reato presupposto sia una persona diversa da chi compie l’atto di riciclaggio. Resta comunque fermo il controllo del giudice nazionale sul rispetto del ne bis in idem ai sensi dell’articolo 50 della Carta.

Rinvio pregiudiziale sul riciclaggio di capitali: se l’autore del reato presupposto possa essere punito anche per autoriciclaggio ai sensi della direttiva 2005/60/CE e, in via di contesto, della direttiva 2015/849.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, e per continuità l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, debbano essere interpretati nel senso che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso anche dalla persona che ha commesso l’attività criminosa da cui provengono i capitali riciclati, oppure se sia sempre necessaria una persona diversa dall’autore del reato presupposto; inoltre, in caso di risposta affermativa, se ciò sia compatibile con il principio del ne bis in idem.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE non osta a una normativa nazionale che punisca come riciclaggio anche la conversione o il trasferimento di beni compiuti dall’autore del reato presupposto; la direttiva, letta alla luce del suo testo, del contesto internazionale e del suo scopo preventivo, lascia agli Stati membri la scelta di incriminare l’autoriciclaggio. Il principio del ne bis in idem, rilevante alla luce dell’articolo 50 della Carta, non impedisce tale soluzione se i fatti materiali del reato presupposto e del riciclaggio non sono identici; spetta al giudice nazionale verificare in concreto l’eventuale identità dei fatti e l’esistenza di una decisione penale definitiva sul reato presupposto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Direttiva (UE) 2015/849
  • Direttiva (UE) 2018/1673
  • Decisione quadro 2001/500/GAI
  • Convenzione del Consiglio d’Europa di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, articolo 6
  • Convenzione del Consiglio d’Europa di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, articolo 9
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 49, 50 e 51
  • Protocollo n. 7 alla CEDU, articolo 4
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta

Rinvio pregiudiziale sull’autoriciclaggio e la direttiva antiriciclaggio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Brașov in un procedimento penale a carico di LG e MH per riciclaggio di capitali. Il tema centrale è se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2005/60/CE e, per continuità testuale, la direttiva 2015/849, imponga o meno che l’autore del riciclaggio sia persona diversa dall’autore del reato presupposto.

Fatti e procedimento principale

LG era stato condannato in primo grado per riciclaggio ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge rumena n. 656/2002, attuativa della direttiva 2005/60. I capitali oggetto della condotta provenivano da un’evasione fiscale commessa dallo stesso LG. Secondo la ricostruzione del giudice nazionale, le somme sono state trasferite sul conto di un’altra società e successivamente prelevate da LG e da MH; quest’ultima era stata ritenuta d’aiuto nel riciclaggio, ma assolta per difetto di prova della consapevolezza dell’origine illecita dei fondi.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la persona che realizza materialmente il riciclaggio debba essere sempre distinta da quella che commette il reato di base da cui provengono i beni. Il giudice esprimeva dubbi anche sotto il profilo del ne bis in idem, ritenendo che l’autoriciclaggio potesse sovrapporsi al reato presupposto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, che definisce come riciclaggio la conversione o il trasferimento di beni sapendo che provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine illecita o di aiutare chiunque vi sia coinvolto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Richiama inoltre l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849, formulato in termini sostanzialmente identici.

Ragionamento della Corte sulla possibilità di punire l’autore del reato presupposto

La Corte osserva che la formulazione della direttiva 2005/60 non esclude l’autore del reato presupposto dal novero dei possibili autori del riciclaggio. Il requisito della consapevolezza dell’origine criminale dei beni è compatibile anche con la posizione dell’autore del reato principale, che per definizione conosce la provenienza dei fondi.

La Corte valorizza anche il contesto normativo internazionale: la Convenzione di Strasburgo del 1990 e la Convenzione di Varsavia del 2005 consentono espressamente agli Stati di non applicare il reato di riciclaggio all’autore del reato principale, il che significa che l’incriminazione dell’autoriciclaggio era ammessa ma non imposta. La decisione quadro 2001/500/GAI si colloca nello stesso solco. Ne deriva che, al momento dell’adozione della direttiva 2005/60, l’Unione non aveva ancora imposto un obbligo di incriminazione dell’autoriciclaggio.

Rapporto con la direttiva 2018/1673

La Corte precisa che solo la direttiva (UE) 2018/1673, adottata successivamente, ha introdotto un obbligo espresso per gli Stati membri di punire determinate condotte di riciclaggio anche quando commesse dall’autore dell’attività criminosa. Questa direttiva, tuttavia, non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa e conferma, per contrasto, che la disciplina precedente lasciava agli Stati membri un margine di scelta.

Ne bis in idem e Carta dei diritti fondamentali

Quanto al richiamo del giudice del rinvio al ne bis in idem, la Corte afferma che l’analisi va condotta alla luce dell’articolo 50 della Carta, non del solo Protocollo n. 7 CEDU, poiché l’Unione non è ancora parte alla CEDU. Il divieto opera solo quando vi sia identità dei fatti materiali, intesi come un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate nel tempo, nello spazio e per oggetto.

La Corte sottolinea che il riciclaggio è, per sua natura, un atto distinto dal reato presupposto, anche quando è commesso dallo stesso autore. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non osta automaticamente alla punibilità dell’autoriciclaggio; spetta al giudice nazionale verificare in concreto se i fatti contestati per il riciclaggio siano identici a quelli già definitivamente giudicati per il reato principale.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali. La soluzione vale anche rispetto alla direttiva 2015/849, in quanto quest’ultima ha ripreso la medesima definizione senza modificarla sostanzialmente.

Principi utili per la pratica

La sentenza chiarisce che, prima della direttiva 2018/1673, l’autoriciclaggio non era vietato dal diritto dell’Unione, ma rimesso alla scelta del legislatore nazionale. Per gli operatori, ciò significa che la qualificazione penale di condotte di trasferimento, conversione o occultamento di proventi illeciti può colpire anche l’autore del reato presupposto, purché il diritto interno lo preveda e siano rispettati i diritti fondamentali, in particolare il ne bis in idem e il principio di legalità.

Come è indicizzato

Materiericiclaggio di capitaliautoriciclaggiodiritto penale dell'unione europeane bis in idemprevenzione dell'uso del sistema finanziario per fini illeciti

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