Cassazione Civile, Sentenza n. 17834/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Intesa Sanpaolo ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato in parte il rigetto della sua opposizione esecutiva promossa contro il precetto notificato dal Fallimento Newgest. La banca deduceva, in sintesi: (i) di non essere legittimata passivamente perché la sentenza originaria (Tribunale di Padova n.1853/2017) è stata pronunciata dopo l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e, quindi, ai sensi dell'art.96 L.F. sarebbe inopponibile rispetto alla cedente e al successore; (ii) di non essere subentrata nel rapporto sostanziale controverso in forza del contratto di cessione (avrebbe prevalso la previsione delle "Passività Escluse"); (iii) di non potersi imputare a lei la condanna a rifondere le spese contenuta nella sentenza formatasi contro la cedente; (iv) profili processuali di nullità e contraddittorietà della motivazione; (v) diverse questioni di interpretazione contrattuale e contabile circa l'inclusione della passività risultante dalla liquidazione delle obbligazioni e dal deposito titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Intesa Sanpaolo. Ha confermato che, alla luce del D.L. n.99/2017 (convertito) e dell'accordo di cessione sottoscritto tra i commissari liquidatori e Intesa, la cessione aveva incluso il "contenzioso pregresso" pendente alla data di esecuzione e che dunque Intesa Sanpaolo è subentrata, quanto meno processualmente e per gli effetti sostanziali, nelle posizioni debitorie di Veneto Banca relative alla liquidazione delle obbligazioni. La Corte ha altresì precisato che l'efficacia del titolo nei confronti del successore si riconduce all'istituto della successione processuale ex art.111 c.p.c. (successione ex latere debitoris) e non alla successione prevista dall'art.477 c.p.c., atteso che il titolo si è formato dopo la cessione. Molti dei motivi di cassazione sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del contratto di cessione e coerente la ricostruzione giurisprudenziale e costituzionale circa la specialità della disciplina del D.L. n.99/2017. Per tali ragioni il ricorso è respinto e Intesa Sanpaolo è condannata al pagamento delle spese processuali e degli oneri aggiuntivi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Decreto-Legge 25/6/2017 n. 99 (convertito, tra l'altro, dalla Legge 31/7/2017 n.121)
comma 1 dell'art. 3: "esclude dalla prevista cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività"
Disciplina speciale che ha autorizzato i commissari liquidatori a cedere l'azienda e rapporti giuridici; la Corte ha ritenuto che il decreto consente la cessione del "contenzioso pregresso" pendente alla data di cessione, con efficacia verso il cessionario nei limiti del perimetro contrattuale.
Legge fallimentare (L.F.) - art. 96, comma 2, n. 3
Citata dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità della pronuncia resa dopo l'avvio della procedura concorsuale; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale (D.L. 99/2017) e il contratto di cessione possono incidere sulla sorte delle controversie pendenti e sul subentro del cessionario, con ciò ridimensionando l'effetto automatizzato richiamato dalla ricorrente.
Codice di procedura civile - art. 111, comma 4
La Corte ha richiamato l'art.111 c.p.c. quale fondamento della successione processuale ex latere debitoris: il giudizio prosegue tra le parti originarie, ma la pronuncia produce effetti sostanziali nei confronti del successore (cessionario) anche se questo non è intervenuto nel processo.
Codice di procedura civile - art. 615 (opposizione all'esecuzione)
Norma procedurale che disciplina il rimedio invocato dall'opponente; la Corte ha rilevato i limiti della modifica della causa petendi in sede di opposizione e ha richiamato la giurisprudenza sul divieto di introdurre nuove eccezioni non prospettate in primo grado.
Decisione della Corte Costituzionale n. 225 del 7/11/2022
Richiamata in motivazione per sottolineare la specialità della disciplina introdotta dal D.L. n.99/2017, la deroga alle regole ordinarie di successione e la rilevanza, ai fini dell'efficacia verso terzi, del perimetro concreto della cessione.
Massime di principio
- Quando una banca in liquidazione coatta amministrativa cede 'azienda, rami, beni, diritti e rapporti' ai sensi del D.L. n.99/2017, il perimetro concreto della cessione (come definito dal contratto) determina se il cessionario risponde delle controversie pendenti alla data di esecuzione: se il contratto include il "contenzioso pregresso", il cessionario può subentrare nelle posizioni processuali e sostanziali.
- La sentenza formatasi dopo la cessione può produrre effetti nei confronti del cessionario attraverso la successione processuale ex art.111 c.p.c. (successione ex latere debitoris), non attraverso la successione prevista per atti formatisi dopo la cessione (art.477 c.p.c.).
- La disciplina speciale (D.L. n.99/2017) e la relativa pubblicazione (es. notizia della cessione pubblicata da Banca d'Italia) possono attribuire efficacia verso terzi alla clausole contrattuali che definiscono il perimetro delle passività trasferite; va comunque verificato il contenuto testuale del contratto e la corretta evidenza contabile delle passività trasferite.
- Il cessionario che non impugna una decisione formatasi nel contenzioso ceduto può trovarsi vincolato dagli effetti della pronuncia anche se non è intervenuto in giudizio; in concreto è prudente valutare tempestivamente l'impugnazione o altro rimedio processuale se si contesta la richiamata inclusione della controversia nella cessione.
- In opposizione esecutiva l'opponente non può mutare la causa petendi introducendo eccezioni nuove rispetto a quelle già dedotte nel ricorso introduttivo; pertanto, le difese devono essere tempestivamente e coerentemente formulate nel primo grado del giudizio di opposizione.
- Nelle controversie simili è fondamentale esaminare: (i) il testo contrattuale della cessione (clausole su "passività incluse" e "escluse"); (ii) la corrispondenza contabile e le riserve prudenziali previste alla data di cessione; (iii) le esclusioni normative (es. controversie con azionisti o determinate categorie di obbligazionisti) previste dal decreto-legge.
- La mera chiusura sostanziale del rapporto (es. rapporto esaurito) non esclude automaticamente la responsabilità del cessionario se il contratto e la normativa speciale hanno inteso trasferire il relativo contenzioso pendente; occorre valutare la combinazione norma/volontà negoziale.
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