Sentenza n. 4502/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5/09/2025 messo dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 12 ore settimanali di sostegno alla minore, a fronte di un tempo scuola di 24 ore e di una richiesta di 22 ore formulata nel PEI
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunna)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato alla figlia, affetta da ritardo dello sviluppo psicomotorio con atipie socio-comunicative e riconosciuta in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, soltanto 12 ore settimanali di sostegno. Nel PEI relativo all'anno scolastico precedente erano state richieste 22 ore, sulla base della necessità di una presenza costante dell'insegnante di sostegno, in ragione delle difficoltà di autonomia, attenzione, concentrazione e permanenza in aula della minore. Il ricorso contestava quindi l'insufficienza delle ore assegnate rispetto all'effettivo fabbisogno educativo e al tempo scuola frequentato. In fase cautelare il TAR aveva ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e aveva ordinato all'amministrazione di rideterminarsi attribuendo 22 ore di sostegno.
La decisione
Nel corso del giudizio l'amministrazione scolastica ha adottato un nuovo provvedimento, corredato dal PEI 2025-2026, con il quale ha integrato le ore di sostegno sino a soddisfare integralmente la pretesa azionata. Il TAR ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pretesa dei ricorrenti era stata pienamente soddisfatta mediante una nuova determinazione formale dell'amministrazione: ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha inoltre riconosciuto l'efficacia causale del ricorso sulla nuova determinazione amministrativa e ha condannato le amministrazioni scolastiche, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese e compensi di lite, con attribuzione al difensore antistatario. Le spese della fase cautelare erano state precedentemente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
ove nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, una nuova determinazione dell'amministrazione, anche adottata a seguito dell'iniziativa processuale, soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
portatore di handicap, (com.1 art. 3)
La disposizione è richiamata quale presupposto del riconoscimento della condizione di handicap della minore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., deve essere dichiarata quando, durante il giudizio, una nuova determinazione formale dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; ciò vale anche quando il nuovo atto sia stato adottato spontaneamente dall'amministrazione, ma in qualche modo indotto dall'iniziativa contenziosa.
- In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, la piena soddisfazione della pretesa mediante l'attribuzione delle ore richieste non comporta una mera sopravvenuta carenza di interesse, ma determina la cessazione della materia del contendere quando la soddisfazione risulti da provvedimenti formali acquisiti al giudizio.
- Quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sulla successiva determinazione amministrativa integralmente satisfattiva, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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