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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08534/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il ricorso si limitava, in sostanza, a reiterare la richiesta di applicazione delle attenuanti, senza indicare specifici elementi concreti idonei a dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione resa in appello. La Corte ha ritenuto che le censure si traducessero in una mera sollecitazione a una diversa valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a riproporre richieste già formulate senza indicare specifiche carenze argomentative della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede la concreta individuazione di elementi decisivi trascurati o illogicamente valutati; non è sufficiente una generica contrapposizione tra la tesi della difesa e la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di censura riservata al giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, la condanna al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti equitativamente determinati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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