Cassazione Civile, Ordinanza n. 13672/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito della locatrice per canoni di locazione relativi a un capannone industriale con annessi impianti, nonché per interessi e per l'indennità di occupazione dopo la risoluzione del contratto. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito: aveva riconosciuto l'indennità di occupazione in misura ridotta e fino a una certa data, mentre aveva collocato i canoni non pagati dal 2011 al 30 aprile 2019 come credito chirografario postergato, ritenendoli di fatto un finanziamento soci ex art. 2467 c.c., e aveva escluso la prelazione pignoratizia. La locatrice ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che l'indennità di occupazione fosse stata mal quantificata e dovesse essere calcolata su un importo maggiore e per un periodo più lungo; dall'altro, che i canoni insoluti dovessero essere ammessi in privilegio ex artt. 2764 e 2784 c.c. in ragione del pegno e comunque della disciplina del credito del locatore. Il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione: ha ritenuto che il canone/indennità andasse ridotto perché gli impianti del capannone erano di proprietà della conduttrice fallita e non oggetto della locazione, e che l'indennità spettasse solo fino alla data in cui la mancata riconsegna fosse divenuta imputabile alla locatrice; quanto ai canoni, li ha qualificati come finanziamento indiretto del socio, postergato ex art. 2467 c.c., reputando incompatibile con tale postergazione la garanzia pignoratizia. In cassazione la locatrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1591 c.c. per la quantificazione e la durata dell'indennità di occupazione; con il secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2784 e 2764 c.c., sostenendo che il tribunale avesse pronunciato ultra petita sulla nullità del pegno, che l'art. 2467 c.c. non fosse applicabile alle società di persone e che il privilegio locatizio prescindesse dal pegno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla proprietà degli impianti, sulla misura del canone di mercato e sulla data fino alla quale l'indennità di occupazione fosse dovuta; ha ricordato che la rivalutazione delle prove e dei fatti non è consentita in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non specificamente dedotto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: ha affermato che il finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c. comprende anche apporti realizzati in forme diverse dal versamento diretto di denaro, purché equivalenti a un utile apporto economico, e può consistere anche nella mancata riscossione di canoni di locazione da parte del socio-locatore; ha inoltre ribadito che la postergazione opera come condizione legale di inesigibilità e si estende, in casi sostanzialmente equivalenti, anche a società diverse dalla s.r.l. e a soggetti che esercitino direzione e coordinamento. La Corte ha quindi confermato la qualificazione del credito per canoni come finanziamento postergato e ha ritenuto compatibile la postergazione con la prelazione pignoratizia solo in presenza di una pluralità di creditori postergati, evenienza non risultata in fatto. È stato enunciato un principio di diritto secondo cui il finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in locazione di un immobile quando la mancata riscossione dei canoni si traduca in un volontario e utile apporto economico al soggetto finanziato. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1591 c.c.
disciplina l'indennità dovuta dal conduttore in caso di ritardata restituzione della cosa locata; la Corte non ne rivede il merito fattuale ma conferma l'accertamento compiuto in appello sulla misura e sulla durata dell'indennità.
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione è escluso perché il giudice di merito ha deciso entro i confini della domanda e delle questioni effettivamente dedotte; la censura della ricorrente è stata ritenuta non decisiva.
art. 2764 c.c.
richiamato come norma di privilegio del credito del locatore; nel caso concreto la Corte non accoglie la pretesa di ammissione privilegiata perché il credito è stato qualificato come finanziamento postergato.
art. 2784 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale fonte della prelazione pignoratizia; la Corte afferma che la garanzia reale non impedisce, di per sé, la postergazione del credito ex art. 2467 c.c.
art. 2467 c.c.
la Corte interpreta la norma in senso ampio: il finanziamento dei soci comprende qualsiasi forma di apporto economico con obbligo di futura restituzione, anche la mancata riscossione di canoni di locazione; la postergazione opera come condizione legale di inesigibilità e può estendersi, per identità di ratio, ad altre forme societarie o a soggetti in posizione equivalente a quella del socio di s.r.l.
art. 1344 c.c.
è richiamato dal tribunale per affermare la nullità del pegno quale mezzo elusivo della disciplina imperativa della postergazione; la Corte, pur non fondando la decisione su tale nullità, considera comunque incompatibile la garanzia con la postergazione salvo il concorso tra più creditori postergati.
art. 2467, comma 1, c.c.
individua la postergazione della restituzione del finanziamento concesso dal socio.
art. 2467, comma 2, c.c.
definisce le condizioni di crisi o sottocapitalizzazione che rendono postergato il finanziamento e ne amplia la portata a finanziamenti effettuati in qualsiasi forma.
art. 366 n. 6 c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione in ricorso degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda.
art. 369 n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come vizio denunciato, ma la Corte rileva che le censure erano in realtà dirette contro l'accertamento di fatto e quindi non idonee a fondare la violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
l'omesso esame censurabile in cassazione riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mera valutazione o mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione è scrutinabile solo per apparenza, perplessità o contraddittorietà, non per insufficienza nel nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 95, comma 1, l.fall.
richiamato per affermare che, in sede di insinuazione al passivo, il curatore può opporsi alla restituzione di un finanziamento postergato.
art. 2497-quinquies c.c.
richiamato come indice dell'estensione della regola della postergazione ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da chi eserciti direzione e coordinamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove; l'omesso esame rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione specifica di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione di singoli elementi istruttori.
- Il finanziamento soci ex art. 2467 c.c. non si limita alle erogazioni di denaro, ma comprende ogni apporto patrimoniale volontario che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo, anche la mancata riscossione di canoni di locazione dovuti dal socio.
- La postergazione del credito da finanziamento opera come condizione legale di inesigibilità e prevale sulla pretesa di rimborso sino al superamento della situazione di crisi o sottocapitalizzazione prevista dalla norma.
- La disciplina della postergazione può estendersi, in presenza di una situazione sostanzialmente equivalente, anche a tipi societari diversi dalla s.r.l. e a soggetti che esercitino attività di direzione e coordinamento.
- La presenza di una garanzia reale non elide la natura postergata del credito; la garanzia può rilevare solo nell'ambito di un eventuale concorso tra creditori parimenti postergati, senza trasformare il credito in privilegiato rispetto agli altri creditori sociali.
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