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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49445/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per lesioni personali (guaribili in 30 giorni) aggravate da motivo abbietto, futilità e crudeltà. Scerra censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria con l'escussione del teste Angelo Castrucci, l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla teste Fabiana Migliore e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Giannone contesta specificamente la legittimità e le modalità della ricognizione fotografica e personale (art. 213 e ss. c.p.p.), lamentando carenze formali, tempi dilatati e la mancata riedizione in dibattimento del riconoscimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o aspecificità. Sul punto della rinnovazione probatoria, la Corte ha ritenuto che la mancata audizione di Castrucci non fosse indispensabile alla decisione perché la Corte territoriale aveva già valorizzato convergentemente altri elementi di prova (riconoscimento della polizia giudiziaria, testimonianza Migliore, visione nitida dei filmati di videosorveglianza e riscontro del tatuaggio). Quanto ai riconoscimenti, la Corte ha confermato che le identificazioni compiute nelle indagini preliminari sono utilizzabili se risultano affidabili e, ove la teste confermi di aver riconosciuto la persona in precedenza ma non possa reiterare l'individuazione per il tempo trascorso, il valore probatorio resta valido. La negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento a precedenti penali e alla natura punitiva della condotta. Condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d) e e) c.p.p.

    Norme richiamate come base formale dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) ma i rilievi sono stati ritenuti aspecifici o infondati

  • art. 603, comma 1 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte sottolinea che il giudice di appello deve motivare espressamente solo se accoglie la rinnovazione, mentre il rigetto può risultare implicitamente dalla valutazione complessiva delle prove

  • art. 468, comma 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di escussione a prova contraria, ma la Corte ha ritenuto non decisiva l'assenza dell'audizione richiesta

  • art. 213 c.p.p.

    Disciplinava la ricognizione dibattimentale; la Corte ricorda che le formalità di art. 213 sono obbligatorie per la ricognizione dibattimentale ma non preclusive dell'uso in giudizio delle identificazioni svolte nelle indagini, la cui valutazione dipende dall'affidabilità del dichiarante

  • art. 361 c.p.p.

    Richiamato nelle censure ma la Corte non ha ritenuto sussistessero violazioni formali tali da compromettere la prova

  • art. 189 c.p.p.

    Il verbale di identificazione rientra tra le prove atipiche utilizzabili in giudizio in quanto dichiarazione, la cui efficacia dipende dalla forza dichiarativa confermata in dibattimento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di rigetto del ricorso di cassazione; applicata con condanna anche alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di appello non è obbligata a motivare dettagliatamente il rifiuto di rinnovare l'istruttoria se la decisione è implicita nella valutazione globale delle prove: la motivazione esplicita è richiesta soprattutto in caso di accoglimento della rinnovazione
  • Le identificazioni effettuate nelle indagini preliminari (personali o fotografiche) possono essere utilizzate in dibattimento anche se non sono state svolte secondo le formalità della ricognizione dibattimentale, purché risulti l'affidabilità del dichiarante e la conferma della precedente individuazione
  • Le censure sulla identificazione devono essere specifiche: è insufficiente la generica contestazione delle modalità; il ricorrente deve allegare elementi concreti che mettano in dubbio l'affidabilità soggettiva del testimone o la dinamica del riconoscimento
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su elementi ritenuti decisivi dal giudice (prevedibili precedenti penali, natura della condotta), senza necessità di richiamare tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa
  • In cassazione i ricorsi manifestamente aspecifici o privi di un confronto puntuale con la motivazione della corte territoriale sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende

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