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Circolare

Circolare numero 74 del 07-05-2013

La Banca Centrale Europea con la decisione del 2 maggio 2013 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall’8 maggio 2013 è pari allo 0,50%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dall’8 maggio 2013, il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali scende allo 0,50% e aggiorna di conseguenza gli interessi di dilazione e differimento al 6,50% annuo. Vengono inoltre ridefinite le sanzioni civili per omissioni, ritardi ed evasione contributiva ex art. 116 della legge n. 388/2000, nonché le riduzioni applicabili nelle procedure concorsuali, con indicazione dei limiti minimi e delle decorrenze operative.

Riduzione del tasso BCE e riflessi su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili contributive

Riduzione del tasso BCE e riflessi su interessi e sanzioni contributive

La circolare recepisce la decisione della Banca Centrale Europea del 2 maggio 2013, con cui il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è stato ridotto allo 0,50% con effetto dall’8 maggio 2013. La variazione produce effetti immediati sulla misura degli interessi dovuti per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sulla quantificazione delle sanzioni civili previste dalla normativa in materia di contribuzione obbligatoria.

Interessi di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per l’autorizzazione al differimento del termine di versamento, l’interesse è determinato nella misura del 6,50% annuo.

La circolare precisa che:

  • la nuova misura si applica alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 maggio 2013;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono variazioni;
  • nei casi di differimento del versamento, il tasso del 6,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2013.

Sanzioni civili ordinarie

La riduzione del tasso BCE comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili ex art. 116 della legge n. 388/2000.

In particolare:

  • per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione civile è pari al 6% annuo, dato dal tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti;
  • la medesima misura del 6% annuo si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • resta ferma, per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, con limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • per i casi disciplinati dall’art. 116, comma 10, la sanzione civile è ancora pari al 6% annuo.

Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali

La circolare richiama la disciplina speciale applicabile alle procedure concorsuali, già stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 e dalla legge n. 662/1996.

Secondo tale assetto:

  • nell’ipotesi dell’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione ridotta è calcolata sulla base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
  • nell’ipotesi di evasione di cui alla lettera b), la sanzione ridotta è pari a tale tasso aumentato di due punti;
  • in ogni caso, la riduzione non può essere inferiore all’interesse legale.

Poiché dall’8 maggio 2013 il tasso BCE risulta inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2012, la circolare conclude che:

  • per l’ipotesi di cui alla lettera a), la sanzione ridotta coincide con l’interesse legale, pari al 2,50% annuo;
  • per l’ipotesi di cui alla lettera b), la sanzione ridotta è pari allo 0,50% maggiorato di due punti, quindi al 2,50% annuo.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, a fondamento della disciplina applicata, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005, che ha sostituito il Tasso Ufficiale di Riferimento con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, nonché:

  • l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981, conv. in legge n. 537/1981, come modificato;
  • l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, conv. in legge n. 402/1996;
  • l’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000;
  • l’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996, in tema di limite minimo della riduzione nelle procedure concorsuali.

In sintesi, il documento aggiorna gli importi applicabili ai debiti contributivi in conseguenza della decisione BCE dell’8 maggio 2013, distinguendo tra interessi di dilazione/differimento, sanzioni civili ordinarie e sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali.

Punti principali

Decorrenza della nuova misura BCE

La Banca Centrale Europea, con decisione del 2 maggio 2013, ha ridotto di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissandolo allo 0,50% con decorrenza dall’8 maggio 2013. Tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento sia sulle sanzioni civili previste per i debiti contributivi.

Interessi di dilazione e di differimento

L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e quello dovuto in caso di differimento del termine di versamento sono stabiliti al 6,50% annuo. La nuova misura si applica alle rateazioni presentate dall’8 maggio 2013; i piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati. Nei casi di differimento autorizzato, il tasso del 6,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di aprile 2013.

Sanzioni civili ordinarie ex art. 116, comma 8 e comma 10, legge n. 388/2000

Per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al 6% annuo. La stessa misura si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, e al comma 10. Resta ferma, per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, con limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 gennaio 2002: nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione ridotta è pari al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali; nell’ipotesi di evasione di cui alla lettera b), è pari a tale tasso aumentato di due punti. Tuttavia la riduzione non può scendere sotto la misura dell’interesse legale.

Effetti del nuovo tasso sulle sanzioni ridotte

Poiché dall’8 maggio 2013 il tasso BCE dello 0,50% è inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione ridotta coincide con l’interesse legale, pari al 2,50% annuo. Per l’ipotesi di cui alla lettera b), la sanzione ridotta è pari allo 0,50% maggiorato di due punti, quindi al 2,50% annuo.

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