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Circolare

Circolare numero 76 del 08-05-2013

Si riepilogano le disposizioni riguardanti le tre Operazioni della c.d. Salvaguardia intervenute fino ad oggi che consentono, a determinate tipologie di lavoratori, l’accesso alla pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti – Fornero, con l’illustrazione degli aspetti più problematici emersi in sede di attuazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le tre operazioni di salvaguardia pensionistica introdotte per tutelare specifiche platee di lavoratori rispetto alle nuove regole dell’art. 24 del DL n. 201/2011. Vengono indicate le categorie ammesse, i requisiti di accesso, i limiti numerici, i termini per le istanze e lo stato delle lavorazioni. La circolare chiarisce inoltre alcuni aspetti comuni, tra cui la verifica della mancata rioccupazione, l’adeguamento alla speranza di vita e il riesame delle domande già respinte o sospese in attesa del completamento dei monitoraggi.

Salvaguardie pensionistiche 65.000, 55.000 e 10.130

Salvaguardie pensionistiche 65.000, 55.000 e 10.130

La circolare riepiloga la disciplina delle tre salvaguardie pensionistiche introdotte a tutela di determinate platee di lavoratori a seguito della riforma contenuta nell’art. 24 del DL n. 201/2011. Vengono illustrati i requisiti di accesso, i limiti numerici, le modalità di monitoraggio e alcuni chiarimenti applicativi comuni alle diverse salvaguardie.

Quadro normativo e finalità

L’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto dal 1° gennaio 2012 nuove regole in materia pensionistica. Il comma 14 ha previsto che, per specifiche categorie di soggetti, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti sui requisiti di accesso e sulle decorrenze, anche se i requisiti maturano dopo il 31 dicembre 2011.

La circolare richiama inoltre i precedenti messaggi e decreti attuativi già emanati per le varie salvaguardie e afferma che il documento riepiloga le caratteristiche delle tre operazioni intervenute fino a quel momento, nonché lo stato delle relative lavorazioni.

Prima salvaguardia: 65.000 beneficiari

La prima salvaguardia deriva dall’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011. Il decreto interministeriale 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, ha fissato il limite massimo in 65.000 unità e definito le modalità di attuazione.

Le categorie ammesse sono sei principali, con requisiti puntuali per ciascuna:

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, con accordi sindacali anteriori al 4 dicembre 2011, cessazione dell’attività entro tale data e perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità;
  • lavoratori in mobilità lunga, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e cessazione entro la medesima data;
  • titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, o successivamente a tale data se l’accesso è stato autorizzato dall’INPS in presenza di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, restando a carico dei fondi fino ad almeno 62 anni;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l’autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e decorrenza massima della pensione entro il 6 dicembre 2013;
  • lavoratori in esonero dal servizio ex art. 72, comma 1, del DL n. 112/2008, con esonero in corso al 4 dicembre 2011 o provvedimento di concessione antecedente;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave al 31 ottobre 2011, con accesso solo alla pensione con 40 anni di contribuzione e perfezionamento del requisito entro 24 mesi dall’inizio del congedo;
  • lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, non rioccupati dopo la cessazione e con decorrenza massima della pensione entro il 6 dicembre 2013.

Per le categorie in esonero, congedo e cessazione per accordi di esodo, la domanda di accesso doveva essere presentata alle Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 novembre 2012, con successivo invio dei provvedimenti di accoglimento all’INPS.

Stato delle lavorazioni per la 65.000

La circolare evidenzia che è in fase di completamento l’invio della comunicazione che attesta l’accesso alla salvaguardia. Tale comunicazione costituisce certificazione del diritto alla pensione in regime di salvaguardia, fermo restando che i requisiti devono sussistere fino alla decorrenza.

Per i soggetti con pensione avente decorrenza entro luglio 2013, oltre alla comunicazione di ammissione è stata o viene inviata una seconda lettera con l’indicazione precisa della data di decorrenza e l’invito a presentare la domanda di pensione, se non già presentata.

Le sedi devono riesaminare i provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza e, ove i requisiti sussistano, riconoscere il diritto sulla base della domanda originaria. Le pensioni vengono liquidate in via provvisoria in attesa dell’aggiornamento del sistema UNICARPE.

Seconda salvaguardia: 55.000 beneficiari

La seconda salvaguardia è disciplinata dall’art. 22, comma 1, del DL n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ne ha definito le modalità attuative. Il meccanismo è fondato sul monitoraggio delle domande di pensionamento e sul limite complessivo di 55.000 domande.

Le categorie interessate sono:

  • lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con uso di ammortizzatori sociali, con accordi entro il 31 dicembre 2011, cessazione e collocamento in mobilità prima, contestualmente o dopo il 4 dicembre 2011 e perfezionamento dei requisiti nel periodo di mobilità;
  • lavoratori destinatari di accesso ai fondi di solidarietà di settore con accordi stipulati al 4 dicembre 2011, titolari di prestazione straordinaria da data successiva e permanenza a carico dei fondi fino a 62 anni;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015;
  • lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, non rioccupati successivamente e con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.

Per i lavoratori della lettera d) l’istanza va presentata alla DTL competente entro il 21 maggio 2013 e i provvedimenti di accoglimento vanno trasmessi anche telematicamente all’INPS.

Gestione delle domande e monitoraggio per la 55.000

Nelle more del monitoraggio, le sedi non devono respingere le domande di pensione presentate nell’ambito della salvaguardia 55.000, ma tenerle in apposita evidenza e informare gli interessati che la domanda sarà definita al termine delle operazioni di monitoraggio. I provvedimenti di reiezione già adottati devono essere riesaminati e, se spettano i requisiti, annullati con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base della domanda originaria.

La circolare precisa che il riesame riguarda anche i lavoratori in mobilità, i titolari di prestazioni straordinarie, i prosecutori volontari e i lavoratori cessati per esodo rimasti esclusi dalla prima salvaguardia, nonché i titolari di assegno straordinario esclusi dalla 65.000 per decorrenza pensionistica oltre il 31 dicembre 2019, poiché la 55.000 prevede copertura finanziaria anche oltre tale data.

Aspetti comuni alle salvaguardie 65.000 e 55.000

La circolare chiarisce che, per i lavoratori cessati per accordi di incentivo all’esodo e per i prosecutori volontari, la mancata rioccupazione è condizione necessaria e deve permanere fino alla decorrenza della pensione. Le sedi devono verificare tale requisito anche tramite le informazioni del Casellario degli attivi.

Sono richiamate anche le situazioni dei soggetti iscritti a casse professionali o enti privatizzati che prevedono una contribuzione minima pur in assenza di attività professionale effettiva.

Inoltre, viene precisato che per alcuni lavoratori cessati per accordi individuali rioccupatisi prima dell’entrata in vigore della normativa, in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze devono essere accolte, poiché in quel momento gli interessati erano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità. In tali casi, le eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 non devono essere considerate ai fini della salvaguardia 65.000.

Adeguamento alla speranza di vita

La circolare ribadisce che l’adeguamento alla speranza di vita si applica anche ai lavoratori salvaguardati, sia con riferimento ai requisiti anagrafici sia a quelli contributivi. Tuttavia, per i soggetti che accedono al pensionamento con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, l’adeguamento non trova applicazione.

Per chi perfeziona il diritto con il sistema delle quote, a decorrere dal 2013 opera l’incremento di 3 mesi. Il decreto interministeriale 6 dicembre 2011 ha inoltre stabilito che dal 1° gennaio 2013 i valori di somma di età e anzianità contributiva sono incrementati di 0,3 unità. La circolare richiama quindi, per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, i valori di 61 anni e 3 mesi e quota 97,3 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché 62 anni e 3 mesi e quota 98,3 per gli autonomi iscritti all’INPS.

Mobilità e decorrenze incompatibili con la speranza di vita

In alcuni casi l’adeguamento alla speranza di vita determina l’esclusione dalla salvaguardia per i lavoratori in mobilità ordinaria, poiché lo slittamento dei requisiti porta la maturazione del diritto oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. La stessa criticità riguarda anche l’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia nei regimi retributivo, misto e contributivo.

Per circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro ha indicato la possibilità di utilizzare un incremento temporale in deroga della mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione. L’INPS ha chiesto l’intervento ministeriale per la copertura della spesa e, per tali soggetti, è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto alla pensione in salvaguardia.

Terza salvaguardia: 10.130 beneficiari

La legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, ha ampliato ulteriormente la platea dei salvaguardati a 10.130 unità. Le modalità attuative sono affidate a un decreto interministeriale firmato il 22 aprile 2013 e ancora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti al momento della circolare.

Le categorie previste sono quattro:

  • lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, con requisiti pensionistici da maturare entro il periodo di mobilità e comunque entro il 31 dicembre 2014;
  • prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se successivamente hanno svolto attività diverse dal lavoro dipendente a tempo indeterminato, purché il reddito annuo lordo complessivo non superi 7.500 euro e il diritto si perfezioni entro il 6 gennaio 2015;
  • lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se successivamente hanno svolto attività non riconducibili a lavoro dipendente a tempo indeterminato, con identico limite reddituale di 7.500 euro e medesimo termine del 6 gennaio 2015;
  • prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data, che devono attendere la fine della mobilità per effettuare i versamenti volontari, purché il diritto si perfezioni entro il 6 gennaio 2015.

Istanze e gestione delle domande per la 10.130

Per le categorie di lavoratori cessati e collocati in mobilità, nonché per i lavoratori cessati per accordi di esodo, l’istanza deve essere presentata alla DTL competente entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale. Per i prosecutori volontari e per i prosecutori volontari collocati in mobilità, l’istanza va presentata all’INPS entro il medesimo termine.

La circolare precisa che, in attesa della presentazione delle istanze, l’Istituto procederà comunque a lavorare le posizioni dei prosecutori volontari già note. Le domande di pensione già presentate o future, prima della conclusione del monitoraggio, devono essere gestite secondo le stesse regole previste per la salvaguardia 55.000.

Aspetti particolari della terza salvaguardia

Le posizioni dei soggetti esclusi dalle precedenti salvaguardie 65.000 e 55.000 perché rioccupati dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o dopo la cessazione del rapporto di lavoro devono essere riesaminate alla luce della terza salvaguardia. In questa platea, infatti, la rioccupazione è ammessa entro determinati vincoli temporali e reddituali, diversamente da quanto previsto per le precedenti operazioni di salvaguardia.

Punti principali

Premessa e quadro normativo

La circolare richiama l’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che dal 1° gennaio 2012 ha introdotto nuove regole sui trattamenti pensionistici. Per alcune categorie di soggetti restano tuttavia applicabili i requisiti di accesso e le decorrenze previgenti, secondo le disposizioni di salvaguardia già illustrate con precedenti messaggi e riepilogate nell’allegato della circolare.

Prima salvaguardia 65.000

La prima salvaguardia, disciplinata dall’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011, è stata limitata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012 a 65.000 beneficiari. La circolare elenca le categorie ammesse: lavoratori in mobilità ordinaria, mobilità lunga, titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria, in esonero dal servizio, in congedo per assistenza a figli con disabilità grave e lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo. Per ciascuna categoria sono indicati requisiti specifici su data di cessazione, accordi sindacali, autorizzazioni, non rioccupazione e maturazione dei requisiti pensionistici entro termini precisi.

Stato delle lavorazioni della salvaguardia 65.000

Le sedi stanno completando l’invio delle comunicazioni che certificano l’accesso alla salvaguardia, confermando il diritto alla pensione purché permangano i requisiti fino alla decorrenza. Per i soggetti con decorrenza entro luglio 2013 è prevista anche una seconda comunicazione con l’indicazione della data esatta di decorrenza e l’invito a presentare domanda se non ancora fatto. Le domande respinte in anticipo rispetto alla decorrenza devono essere riesaminate e, se sussistono i requisiti, accolte sulla base della domanda originaria. Le liquidazioni avvengono provvisoriamente in attesa dell’aggiornamento del sistema UNICARPE.

Seconda salvaguardia 55.000

La seconda salvaguardia, disciplinata dall’art. 22, comma 1, del DL n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, prevede il monitoraggio delle domande di pensione fino al limite di 55.000. Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012 ne ha definito le modalità attuative. Le categorie interessate comprendono lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi governativi, titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria e lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo. Anche qui sono stabiliti requisiti su date, non rioccupazione e decorrenza pensionistica, con termini specifici per la presentazione delle istanze alle DTL o all’INPS.

Gestione delle domande e riesame per la salvaguardia 55.000

In attesa del completamento del monitoraggio, le sedi non devono emettere reiezioni sulle domande presentate o pervenute per la salvaguardia 55.000, ma devono tenerle in evidenza e informare gli interessati che la domanda sarà definita al termine delle operazioni di monitoraggio. I provvedimenti di reiezione già adottati devono essere riesaminati e, se ricorrono tutti i requisiti, annullati con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base della domanda originaria.

Aspetti comuni: requisiti, speranza di vita e rioccupazione

Per le salvaguardie 65.000 e 55.000 viene chiarito che, per i soggetti cessati per accordi di incentivo all’esodo e per i prosecutori volontari, la mancata rioccupazione deve permanere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico. La circolare precisa inoltre che l’adeguamento alla speranza di vita si applica anche ai lavoratori salvaguardati, ma non opera per chi accede al pensionamento con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. Per chi perfeziona il diritto con il sistema delle quote, dal 1° gennaio 2013 si applicano gli incrementi di 3 mesi e l’adeguamento delle quote a 97,3 per i dipendenti e 98,3 per gli autonomi.

Mobilità ordinaria e casi particolari

La circolare segnala che l’adeguamento alla speranza di vita può comportare l’esclusione dalla salvaguardia per alcuni lavoratori in mobilità ordinaria, quando il perfezionamento dei requisiti slitta oltre il periodo di fruizione dell’indennità. Per tali fattispecie, circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro ha indicato la possibilità di ricorrere a un incremento temporale in deroga della mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione. È inoltre chiarito che per alcuni lavoratori rioccupati a termine entro il 24 luglio 2012, la rioccupazione non deve essere considerata ai fini dell’esclusione dalla salvaguardia 65.000.

Terza salvaguardia 10.130

La legge n. 228/2012 ha ampliato la platea dei salvaguardati a 10.130 unità. Le categorie comprendono lavoratori cessati e collocati in mobilità ordinaria o in deroga, prosecutori volontari con contributi accreditati o accreditabili, lavoratori cessati per accordi di esodo e prosecutori volontari collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011. Rispetto alle salvaguardie precedenti, per alcune categorie è ammessa la rioccupazione, purché non si tratti di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e nel rispetto di limiti di reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro.

Istanze e monitoraggio della salvaguardia 10.130

Le modalità di attuazione sono demandate a un decreto interministeriale firmato il 22 aprile 2013 e in registrazione presso la Corte dei Conti. I lavoratori interessati devono presentare istanza alla DTL competente o all’INPS, a seconda della categoria, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto. In attesa delle istanze, l’INPS procede comunque al trattamento delle posizioni dei prosecutori volontari già note. Le domande di pensione presentate prima della definizione del monitoraggio sono gestite secondo le regole già indicate per la salvaguardia 55.000.

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