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Circolare

Circolare numero 77 del 13-05-2013

1.Premessa 2. Evoluzione normativa 3. Indennità di malattia 3.1. Ambito di applicazione 3.2. Certificazione di malattia 3.3. Eventi esclusi 3.4 Requisiti contributivi e reddituali 3.5. Controlli di accertamento medico legale 3.6. Durata e misura della prestazione di malattia 3.7. Modello di dichiarazione 3.8. Contenzioso 4. Indennità per congedo parentale. 4.1. Ambito di applicazione 4.2. Requisiti contributivi 4.3. Condizioni per l’erogazione della prestazione 4.4. Durata e misura della prestazione 4.5. Modello di domanda 4.6. Contenzioso

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa delle tutele previdenziali per indennità di malattia e congedo parentale in favore degli iscritti alla Gestione separata, distinguendo tra lavoratori parasubordinati e lavoratori libero professionisti. Vengono chiariti ambito di applicazione, decorrenze, requisiti contributivi e reddituali, criteri di calcolo, modalità di domanda, controlli medico-legali e termini per i ricorsi. Sono richiamati, inoltre, gli importi e i limiti vigenti per l’anno 2013.

Estensione delle tutele per malattia e congedo parentale agli iscritti alla Gestione separata

Estensione delle tutele di malattia e congedo parentale agli iscritti alla Gestione separata

La circolare ricostruisce il quadro normativo e operativo relativo all’indennità di malattia e al trattamento economico per congedo parentale riconosciuti agli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione. L’obiettivo è fornire criteri univoci di interpretazione e istruzioni pratiche per l’erogazione delle prestazioni.

Evoluzione normativa e ambito soggettivo

L’estensione delle tutele trae origine dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006, che aveva introdotto istituti previdenziali specifici per i lavoratori a progetto e categorie assimilate. Sulla base delle circolari INPS n. 76/2007 e n. 137/2007, erano stati inclusi i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti con rapporti di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma con compenso superiore a 5.000 euro.

Successivamente, la risposta ad interpello n. 42 dell’11 novembre 2011 del Ministero del lavoro ha chiarito che nella nozione di “categorie assimilate” rientrano, senza distinzione, tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo è a carico di un committente o di un associante in partecipazione, poi definiti nella circolare come lavoratori “parasubordinati”.

Da ultimo, l’art. 24, comma 26, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 241/2011, ha esteso dal 1° gennaio 2012 le tutele anche ai lavoratori autonomi che esercitano professionalmente, ancorché non in via esclusiva, attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata, cioè i libero professionisti.

Indennità di malattia

Ambito di applicazione e decorrenza

L’indennità di malattia spetta a tutti gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La tutela opera:

  • per i lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi insorti dal 1° gennaio 2012;
  • per i lavoratori parasubordinati con committente o associante, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione, tenendo conto di eventuali atti interruttivi.

Certificazione della malattia e eventi esclusi

Per il riconoscimento della prestazione è necessario che sia pervenuto all’Istituto un valido certificato telematico attestante l’incapacità temporanea al lavoro, secondo la disciplina della trasmissione telematica introdotta dal decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

La prestazione non è dovuta per eventi di durata inferiore a 4 giorni. Tuttavia, se l’evento inferiore a 4 giorni costituisce continuazione o ricaduta di un precedente evento morboso, l’indennizzo spetta per l’intera durata, inclusi i primi 3 giorni. Anche in tali casi resta necessario l’invio della certificazione.

Requisiti contributivi, reddituali e verifiche

Il diritto presuppone che l’attività lavorativa sia in corso al momento dell’evento e che vi sia effettiva astensione dal lavoro nel periodo indennizzato. Sono inoltre richiesti:

  • almeno 3 mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento;
  • il rispetto del requisito reddituale, cioè un reddito individuale assoggettato a contribuzione nella Gestione separata nell’anno solare precedente non superiore al 70% del massimale contributivo.

Per il 2013:

  • l’aliquota contributiva piena, comprensiva dello 0,72%, è pari al 27,72%;
  • il minimale di reddito è pari a euro 15.357,00;
  • il contributo mensile utile per il requisito contributivo è pari a euro 354,75;
  • il limite reddituale per l’erogazione della malattia è pari a euro 67.304,30.

La circolare distingue le due macrocategorie:

  • parasubordinati: il contributo è a carico del committente, con rivalsa sul collaboratore per un terzo; in caso di associazione in partecipazione la ripartizione è 55% associante e 45% associato. Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite F24, telematico per i titolari di partita IVA;
  • libero professionisti: il contributo è integralmente a carico dell’interessato, che versa con F24 sia il saldo dell’anno precedente sia gli acconti dell’anno in corso alle scadenze fiscali. I dati contributivi dell’anno in corso sono provvisori fino alla liquidazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’accertamento dell’attività lavorativa si fa riferimento alla dichiarazione telematica presentata dal lavoratore, verificabile poi tramite dichiarazione fiscale o dati di apertura/chiusura della partita IVA.

Controlli medico-legali

L’Istituto può effettuare controlli domiciliari o ambulatoriali per verificare l’incapacità temporanea al lavoro. I lavoratori devono essere reperibili nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00 e indicare correttamente l’indirizzo di reperibilità nel certificato di malattia.

Durata e misura dell’indennità

La durata massima indennizzabile è pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro considerato nei 12 mesi precedenti l’evento, con un minimo di 20 giorni annui e un massimo di 61 giorni in ciascun anno solare. La prestazione spetta per tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite, salvo sanzioni, ad esempio per mancata presenza a visita di controllo.

La misura dell’indennità è determinata sulla base delle mensilità contributive accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento. Per le malattie iniziate nel 2013 l’indennità giornaliera è pari a:

  • euro 10,85, con 3-4 mensilità accreditate;
  • euro 16,28, con 5-8 mensilità accreditate;
  • euro 21,71, con 9-12 mensilità accreditate.

Domanda e contenzioso

Il lavoratore deve presentare apposita dichiarazione telematica con gli elementi utili alla liquidazione della prestazione, secondo la circolare n. 52/2012 e quanto già indicato nel messaggio n. 4143/2012.

Gli eventuali ricorsi devono essere presentati telematicamente entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, secondo la circolare n. 32/2011. L’organo competente a decidere in unica istanza è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Congedo parentale

Ambito di applicazione e decorrenza

Il trattamento economico per congedo parentale è esteso a tutti gli iscritti alla Gestione separata aventi titolo all’indennità di maternità, inclusi genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La decorrenza è:

  • dal 1° gennaio 2012 per i libero professionisti;
  • dal 1° gennaio 2007 per i parasubordinati con committente o associante, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione, con eventuali atti interruttivi.

Per i libero professionisti, il beneficio è riconosciuto anche per eventi di nascita o ingressi in famiglia anteriori al 1° gennaio 2012, purché non sia ancora decorso il primo anno di vita o ingresso in famiglia del minore.

La qualifica di “parasubordinati” incide solo sulla decorrenza del diritto, non sui criteri di calcolo, che restano quelli utilizzati per l’indennità di maternità. Per gli associati in partecipazione, pur essendo inclusi nella macrocategoria in ragione dell’onere contributivo posto a carico dell’associante, il reddito è qualificato come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR.

Requisiti contributivi e oggettivi

La prestazione spetta a chi abbia maturato, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, almeno 3 mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata con aliquota piena, pari al 27,72%.

È inoltre necessario che:

  • sia in corso un rapporto di lavoro al momento della fruizione del congedo;
  • vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Le verifiche avvengono diversamente a seconda della categoria:

  • per i parasubordinati, tramite dati di inizio e fine rapporto, denunce contributive del committente/associante e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da committente/associante e lavoratore;
  • per i libero professionisti, tramite dichiarazione fiscale o dati di apertura/chiusura della partita IVA e dichiarazione sostitutiva sull’effettiva astensione.

Per le madri adottive o affidatarie, il congedo spetta indipendentemente dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento, comunque fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Durata, misura e base di calcolo

Il congedo parentale è riconosciuto per un massimo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino. Nei casi di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto è riconoscibile per ciascun figlio entro il medesimo limite temporale.

L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità, calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile nella misura del 30% di 1/365 del reddito. Il reddito da considerare è quello utile ai fini contributivi, con applicazione del massimale previsto, pari per il 2013 a euro 99.034,00.

Ai fini della base di calcolo:

  • per i parasubordinati si considera l’imponibile contributivo dei 12 mesi precedenti risultante dalle denunce del committente;
  • per gli associati in partecipazione si considera il reddito denunciato per l’attività di associato, relativo all’anno o agli anni ricompresi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;
  • per i libero professionisti si considera 1/12 del reddito da attività professionale per ciascun mese dei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

La circolare richiama inoltre le indicazioni della circolare n. 93/2003 per i casi di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi e per altri casi particolari.

I periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura pensionistica, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001.

Domanda e contenzioso

La domanda per il congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica, con gli elementi utili alla corresponsione dell’indennità, secondo la circolare n. 53/2012 e quanto indicato nel messaggio n. 4143/2012.

I ricorsi devono essere presentati telematicamente entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, secondo la circolare n. 32/2011. La competenza a decidere in unica istanza spetta al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Rinvii applicativi

Per gli aspetti non espressamente disciplinati, la circolare rinvia, per la malattia, alla circolare n. 76/2007 e, per il congedo parentale, alla circolare n. 137/2007. L’impianto interpretativo mira a uniformare la gestione delle prestazioni per tutte le tipologie di iscritti alla Gestione separata, tenendo conto delle differenze contributive e fiscali tra parasubordinati e libero professionisti.

Punti principali

Evoluzione normativa e categorie interessate

La circolare riepiloga l’estensione progressiva delle tutele previste dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 prima ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, poi, a seguito dell’interpretazione ministeriale del 2011, a tutti i parasubordinati con onere contributivo a carico di committente o associante, e infine ai lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione separata dal 1° gennaio 2012.

Indennità di malattia: requisiti, decorrenza e limiti

Per la malattia la tutela riguarda gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non iscritti ad altre forme obbligatorie. La decorrenza è dal 1° gennaio 2007 per i parasubordinati e dal 1° gennaio 2012 per i libero professionisti, con eventi non prescritti. Sono richiesti certificato telematico, attività in corso, astensione effettiva dal lavoro, almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti e rispetto del limite reddituale pari al 70% del massimale contributivo. La prestazione non spetta per eventi inferiori a 4 giorni, salvo continuazione o ricaduta, e la durata massima è pari a un sesto del rapporto nei 12 mesi precedenti, con minimo 20 giorni e massimo 61 giorni annui.

Congedo parentale: durata, decorrenza e misura

Il trattamento economico per congedo parentale è riconosciuto per 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita o ingresso in famiglia del bambino, anche per adottivi e affidatari. La decorrenza è dal 1° gennaio 2007 per i parasubordinati e dal 1° gennaio 2012 per i libero professionisti, nei limiti della prescrizione. La misura dell’indennità è pari al 30% del reddito di riferimento per la maternità; nei casi di parto, adozione o affidamento plurimi il diritto è riconosciuto per ciascun figlio entro i limiti temporali previsti.

Domande, controlli e contenzioso

Le domande per entrambe le prestazioni devono essere presentate in via telematica, con dichiarazione contenente gli elementi utili al pagamento. L’Istituto può effettuare controlli medico-legali domiciliari o ambulatoriali, con obbligo di reperibilità nelle fasce 10.00-12.00 e 17.00-19.00. I ricorsi vanno presentati telematicamente entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.

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