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Circolare

Circolare numero 75 del 08-05-2013

Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà atto della sottoscrizione della convenzione con la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) per la trattenuta e la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono illustrati contenuto e modalità operative della delega, gli effetti della stessa, gli obblighi di restituzione in caso di revoca o annullamento della prestazione, il costo del servizio e gli adempimenti contabili a carico delle sedi INPS. È inoltre indicata la durata della convenzione, le condizioni per il rinnovo annuale e la sede dell’Associazione.

Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione tra INPS e Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e ne illustra le principali regole applicative, contabili e organizzative. Vengono precisati i contenuti della delega, i rapporti economici tra INPS, lavoratore e organizzazione sindacale, nonché la durata dell’accordo e le modalità di rinnovo.

Ambito della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta in data 27/03/2013 ed è stata approvata con determinazione del Presidente n. 35 del 13/02/2013. Essa disciplina la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola a favore della CONF.I.L.

Delega del lavoratore e decorrenza degli effetti

La delega richiamata dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo della domanda di prestazione, deve essere:

  • sottoscritta dall’interessato;
  • munita del timbro dell’Associazione sindacale stipulante;
  • firmata dal rappresentante dell’Associazione.

La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si considera concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe presentate successivamente alla domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e regolarizzazioni

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. In caso di errata attribuzione della trattenuta a un’Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate vengono definiti direttamente tra queste ultime.

Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la CONF.I.L. si impegna a rimborsare le somme su semplice richiesta dell’INPS.

Importo del contributo e oneri economici

La misura del contributo a favore dell’Associazione sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. Il costo del servizio è stabilito in € 0,74 per singola delega.

Restano a carico della CONF.I.L., oltre alle spese, tutti gli altri oneri connessi alla convenzione, compresi quelli fiscali.

Obblighi informativi e responsabilità

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione elenchi distinti per Provincia e Comune contenenti:

  • i nominativi per i quali è stata operata la trattenuta;
  • i dati anagrafici;
  • l’importo trattenuto.

L’Istituto dichiara di essere sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e precisa di essere estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a ritenuta e l’Organizzazione sindacale alla quale risultano iscritti.

Istruzioni operative e contabili

Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25360, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA11360, per la rilevazione del debito verso CONF.I.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11360, devono essere eseguiti a favore della Confederazione con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio. L’eventuale saldo del conto GPA11360 risultante a fine esercizio deve essere riportato al nuovo esercizio.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Sede della CONF.I.L.

La circolare indica infine la sede della Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) in Sannicandro di Bari (BA), Piazza Unità d’Italia n. 5.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e ambito applicativo

In data 27/03/2013 è stata sottoscritta la convenzione con la Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.), approvata con determinazione del Presidente n. 35 del 13/02/2013. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola.

Delega del lavoratore e validità

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda.

Revoca, annullamento e restituzioni

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se vi è stata erronea attribuzione della trattenuta a un’Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione si impegna a rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS.

Importo del contributo e oneri a carico dell’Associazione

La misura del contributo a favore dell’Associazione sindacale stipulante deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. Il costo del servizio è fissato in € 0,74 per singola delega. Sono a carico della CONF.I.L., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la convenzione.

Flussi informativi e obblighi dell’INPS

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi suddivisi per Provincia e Comune con i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, comprensivi dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto. L’Istituto si intende sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta e l’Organizzazione sindacale di iscrizione.

Istruzioni contabili e versamenti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25360, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA11360, per il debito verso CONF.I.L. da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11360, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio. L’eventuale saldo del conto GPA11360 a fine esercizio deve essere riportato al nuovo esercizio.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Dati della Confederazione

La sede della Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) è indicata in Sannicandro di Bari (BA), Piazza Unità d’Italia n. 5.

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