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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15320/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due condomini, insieme ad altri due partecipanti poi non ricorrenti in cassazione, avevano impugnato una delibera assembleare condominiale che approvava il consuntivo della gestione ordinaria 2008/2009 e che, secondo gli attori, conteneva l'addebito di spese relative a un contratto di locazione avente ad oggetto il locale della centrale termica, oltre a costi per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta del locale caldaia e per l'acquisto e posa di fioriere sul tetto della centrale termica. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che il canone di locazione fosse stato illegittimamente quadruplicato e reso retroattivo, che mancasse la prova documentale dei costi, che l'assemblea non avesse competenza a variare unilateralmente il canone, che vi fosse eccesso di potere e conflitto di interessi, e che fossero stati posti a carico dei condomini oneri straordinari e voluttuari che avrebbero dovuto gravare sul locatore. Deducevano inoltre violazioni processuali per asserita omessa pronuncia e per errata lettura delle risultanze istruttorie, nonché la nullità o inefficacia di eventuali clausole contrattuali richiamate a giustificazione degli addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, cumulativi e privi della specificità richiesta, osservando che le censure miravano in realtà a contestare il merito delle scelte assembleari e la convenienza economica del canone e degli oneri connessi a una locazione stipulata nell'interesse del condominio, profili non sindacabili ex art. 1137 c.c. Ha aggiunto che le questioni sulla nullità o inefficacia delle clausole del contratto di locazione avrebbero imposto il litisconsorzio di tutti i contraenti e che, in ogni caso, la doglianza sul conflitto di interessi non era stata adeguatamente specificata nei termini richiesti dal giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la disapplicazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specificamente correlate alla decisione impugnata.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, in caso di impugnazione di delibera condominiale da parte di alcuni soltanto dei condomini già parti del giudizio, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti processuali, salvo che il ricorso sia prima facie inammissibile.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'eventuale ricorso incidentale tardivo perderebbe efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato come parametro per dichiarare inammissibile il ricorso perché le questioni di diritto erano già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per affermare che i motivi devono essere tassativi e specifici; la deduzione di più norme senza argomentazioni puntuali non è sufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha rilevato il difetto di specificità e di chiarezza dei motivi di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato la mancata specifica indicazione del contenuto del contratto di locazione e della pregressa discussione processuale su alcune questioni.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato per descrivere i poteri dell'amministratore di stipulare i contratti necessari alla conservazione e al godimento delle parti e dei servizi comuni, previa autorizzazione assembleare quando occorra.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1130 c.c. per fondare la rappresentanza del condominio nei contratti conclusi per suo conto.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alle attribuzioni dell'assemblea e alla deliberazione di spesa.

  • art. 1136 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione ai quorum e alla validità della deliberazione assembleare.

  • art. 1137 c.c.

    La Corte ha ribadito che il controllo giudiziale sulle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. è limitato alla legittimità e non si estende alla convenienza o opportunità delle scelte gestorie.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la non vincolatività di eventuali clausole vessatorie non sottoscritte specificamente.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di condizioni generali e clausole del contratto di locazione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole o del contratto.

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale norma definitoria della locazione.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che alcuni oneri manutentivi graverebbero sul locatore.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla Corte, che ha osservato come il condominio possa convenzionalmente derogare alle regole sul mantenimento della cosa locata.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi del conduttore.

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato dalla Corte come norma derogabile convenzionalmente con riferimento a miglioramenti e addizioni alla cosa locata.

  • art. 1593 c.c.

    Richiamato dalla Corte come norma derogabile convenzionalmente con riferimento a miglioramenti e addizioni alla cosa locata.

  • art. 2373 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di conflitto di interessi, in via analogica o evocativa rispetto al voto in assemblea condominiale.

  • art. 1109 c.c.

    Richiamato dalla Corte per precisare che l'eccesso di potere assembleare presuppone un grave pregiudizio alla cosa comune.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, il sindacato del giudice ex art. 1137 c.c. è limitato alla legittimità della deliberazione e non può estendersi alla valutazione della convenienza economica o dell'opportunità delle scelte gestorie adottate dall'assemblea.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, tassative e autosufficienti: non è sufficiente elencare molte norme asseritamente violate senza spiegare puntualmente in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con ciascuna di esse.
  • In tema di rapporti contrattuali stipulati dal condominio nell'interesse comune, la titolarità del rapporto e la legittimazione alle azioni relative spettano al condominio quale ente di gestione, non frazionandosi pro quota in capo ai singoli partecipanti.
  • Le contestazioni sulla nullità o inefficacia delle clausole di un contratto concluso dal condominio possono richiedere la partecipazione di tutti i contraenti al giudizio, per evitare decisioni rese senza il necessario contraddittorio.
  • Il conflitto di interessi del condomino votante non comporta automaticamente l'illegittimità della deliberazione: occorre un accertamento concreto, riservato al giudice di merito, e il ricorso per cassazione deve riportare specificamente come la questione sia stata dedotta e discussa nei gradi precedenti.
  • L'eccesso di potere assembleare è configurabile solo quando la decisione sia falsamente deviata dal suo scopo e arrechi un grave pregiudizio alla cosa comune; non è invocabile per contestare la mera gravosità dell'esborso o la scelta economica adottata dall'assemblea.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniLocazione commerciale
RamiCondominioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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