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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28575/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Roma in favore di un avvocato per l'attività difensiva prestata in favore di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Il pubblico ministero propose opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale la dichiarò inammissibile per tardività. Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero dedusse, con due motivi, che: 1) non vi era stata una rituale comunicazione del decreto opposto e che il tribunale aveva fondato la decisione solo sulla schermata SICID, non idonea a provare l'avvenuta comunicazione nelle forme di rito; 2) il giudice di merito aveva omesso di esaminare l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, dalla quale risultava che non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ma con una motivazione parzialmente diversa da quella del tribunale. Ha affermato che, indipendentemente dalla validità o meno della comunicazione del decreto di liquidazione, l'opposizione era comunque proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Poiché il decreto era stato depositato il 4 ottobre 2018 e l'opposizione era stata presentata solo il 4 febbraio 2020, il termine risultava ampiamente scaduto. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, sia perché il ricorrente era un ufficio del pubblico ministero, sia per la mancata costituzione degli intimati; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era denunciata dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata comunicazione del decreto, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso quale parametro dell'asserito omesso esame della prova sulla mancata comunicazione; la Corte non accoglie la censura perché ritiene comunque maturata la tardività dell'opposizione.

  • art. 327 c.p.c.

    Termine lungo per le impugnazioni ritenuto applicabile anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso; la tardività va verificata a prescindere dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 170 del d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso; la Corte ribadisce che ad essa si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in mancanza di comunicazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, in assenza di comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. sia alla parte costituita sia alla parte contumace.
  • La verifica della tempestività dell'opposizione deve essere compiuta in modo oggettivo rispetto al deposito del decreto e al decorso del termine lungo, senza che l'eventuale contestazione sulla ritualità della comunicazione possa elidere la tardività già maturata.
  • Il decreto di liquidazione emesso all'esito di un procedimento sommario idoneo a definire diritti soggettivi con stabilità e definitività soggiace, in difetto di comunicazione, agli strumenti generali del sistema delle impugnazioni.
  • Il ricorso proposto dal pubblico ministero non comporta condanna alle spese processuali né il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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