Cassazione Penale, Sentenza n. 27461/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Sostiene che l'omissione integra un'ipotesi di pena illegale e denuncia anche un presunto error in procedendo, lamentando che il tribunale non avrebbe considerato la richiesta difensiva formulata nell'udienza dell'8.11.2022.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se la domanda è espressamente prevista nella pattuizione o se la questione è stata devoluta in modo esplicito e specifico da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice; nel caso di specie nessuna di tali condizioni ricorreva, pertanto il giudice di merito non poteva accordare il beneficio d'ufficio. La mancata requisitoria del Procuratore Generale non ha impedito la decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che il giudice è vincolato ai termini del patto e non può concedere benefici non inclusi nell'accordo tra le parti.
art. 448, co. 2-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come base per censurare la presunta illegittimità della pena; la Corte rileva che l'eccezione di illegittimità va valutata nel contesto dell'ammissibilità del motivo e delle condizioni del procedimento di patteggiamento.
art. 611 c.p.p.
Prevede l'obbligo di formulare conclusioni in Cassazione da parte del Procuratore Generale. La Corte osserva che la mancata conclusione non impedisce la decisione salvo che il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
art. 178, co. 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulla nullità: la Corte indica che la nullità per mancata requisitoria ricorre solo se il pubblico ministero non è stato messo nelle condizioni di concludere.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Cass. sez. IV 21.10.2008, n. 40950; Cass. sez. III 7.4.2015, n. 31633; Cass. Sez. 2, 13.06.2019 n. 42973; Sez. U, 27.01.2022 n. 23400
Orientamenti richiamati per affermare il principio secondo cui, nel procedimento di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se inserita nella pattuizione o se devoluta esplicitamente al giudice da entrambe le parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena se il beneficio non è stato oggetto della pattuizione o non è stato espressamente devoluto dalle parti al suo potere discrezionale.
- Se si vuole ottenere la sospensione condizionale in sede di patteggiamento, la domanda deve essere esplicitamente inserita nell'accordo o le parti devono devolvere in modo chiaro e specifico la questione al giudice; la mera omissione della richiesta impedisce al giudice di pronunciarla d'ufficio.
- La mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale in Cassazione non è, di per sé, ostativa alla decisione del collegio, salvo che il PM non sia stato posto in condizione di concludere.
- Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; difensori e ricorrenti devono valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
- Per contestare efficacemente la mancata concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale) occorre documentare che tale beneficio era parte integrante dell'accordo tra le parti o che vi è stata una devoluzione esplicita della questione al giudice; le censure basate su argomenti non previamente devoluti sono destinate a essere inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →