Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26218/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società, era stato ritenuto responsabile in appello per avere arbitrariamente occupato e utilizzato due porzioni di terreno demaniale costituenti aste fluviali, senza concessione o altro titolo, nell'ambito di una vicenda amministrativa collegata all'ampliamento di una discarica. In secondo grado era stato assolto dai reati di cui ai capi A) e condannato per il reato di occupazione arbitraria del capo B), con pena rideterminata e sospensione condizionale. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 633 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'arbitrarietà non potesse desumersi dalla sola mancanza di concessione demaniale e che occorresse accertare natura, consistenza e funzione dei beni nonché l'elemento psicologico; 2) omessa o insufficiente motivazione per non aver valorizzato la documentazione amministrativa prodotta dalla difesa, idonea almeno a escludere il dolo; 3) omessa o illogica valutazione di una deposizione ritenuta decisiva, da cui emergerebbe l'incertezza sulla natura delle particelle occupate come aste fluviali tombate; 4) ulteriore violazione dell'art. 633 c.p. e vizio di motivazione per il mancato accertamento della reale natura e funzione dei beni, assumendo che, se meri reliquati fluviali, difetterebbe l'offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi privi di specificità perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla perdurante natura demaniale dei beni, sulla mancanza di un valido titolo di occupazione e sulla conseguente consapevolezza dell'illegittimità della condotta. Ha inoltre affermato che l'approvazione regionale del progetto di discarica non equivaleva a concessione demaniale e che l'eventuale errore dell'agente sulla disciplina civilistica/amministrativa dei beni demaniali costituiva errore su norme extra-penali integrative della fattispecie, quindi non scusabile. Il quarto motivo è stato dichiarato nuovo, perché non dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato, poiché la perdita di funzione idraulica o il valore/utilità del bene non escludono il reato di invasione di terreni, che tutela l'inviolabilità del patrimonio immobiliare e del possesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Il delitto di invasione di terreni altrui richiede l'introduzione arbitraria, ossia contra ius, nel bene altrui, e l'occupazione ne costituisce la proiezione materiale; ai fini del dolo specifico è sufficiente la consapevolezza dell'altruità del bene e della mancanza di un titolo legittimante.

  • art. 639-bis c.p.

    È menzionato nei capi di imputazione e nella sentenza di appello, ma nel provvedimento di legittimità non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 635 c.p.

    È richiamato solo perché il capo A) comprendeva anche tale imputazione, poi esclusa in appello; la Cassazione non svolge su di essa specifiche valutazioni.

  • art. 734 c.p.

    È richiamato solo perché il capo A) comprendeva anche tale imputazione, poi esclusa in appello; la Cassazione non svolge su di essa specifiche valutazioni.

  • art. 181 D. Lgs 42/2004

    È richiamato solo perché il capo A) comprendeva anche tale imputazione, poi esclusa in appello; la Cassazione non svolge su di essa specifiche valutazioni.

  • art. 208, comma 6, D. Lgs. n. 152 del 2006

    L'approvazione del progetto di discarica da parte della Regione non può sostituire la concessione demaniale, anche perché non risultava l'inclusione dei lotti nel progetto né la partecipazione dell'autorità demaniale alla conferenza di servizi.

  • art. 947 cod. civ.

    Per il demanio idrico è esclusa la sdemanializzazione tacita: occorre un formale provvedimento di sdemanializzazione per far cessare la natura demaniale del bene.

  • art. 47 cod. pen.

    L'errore sulla disciplina civilistica/amministrativa che integra la fattispecie penale è trattato come errore non scusante quando investe elementi normativi del reato.

  • art. 5 cod. pen.

    L'ignoranza della legge, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, non esime da responsabilità; nel caso concreto non ricorrevano ipotesi di ignoranza inevitabile.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    È inammissibile in cassazione il motivo nuovo non dedotto nei motivi di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso vengono enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • Nel reato di invasione di terreni altrui, l"arbitrarietà dell"introduzione va intesa come mancanza di un diritto o titolo legittimante, non come necessaria presenza di violenza o clandestinità.
  • Il dolo specifico del delitto di cui all'art. 633 c.p. è integrato dalla finalità di occupare il bene o trarne profitto, unita alla consapevolezza dell'altruità del bene e dell'assenza di titolo per introdursi e utilizzarlo.
  • Quando la fattispecie penale è integrata da norme extra-penali che definiscono elementi costitutivi del reato, l'errore su tali norme non è errore scusante di fatto, ma errore sulla legge integratrice, con conseguente irrilevanza ai fini dell'esclusione del dolo nei limiti dell'art. 5 c.p.
  • Per il demanio idrico non è configurabile una sdemanializzazione tacita: la cessazione della natura demaniale richiede un provvedimento formale.
  • L'approvazione di un progetto in sede amministrativa non sostituisce, di per sé, il titolo demaniale necessario a legittimare l'occupazione del bene, se non vi sia specifica inclusione del bene nel progetto e partecipazione dell'autorità competente.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo nuovo non devoluto in appello; inoltre sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre doglianze già esaminate senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'offensività del reato di invasione di terreni non è esclusa dalla minore utilità economica del bene, dalla perdita della sua originaria funzione o dalla mancata iniziativa giudiziaria del titolare: ciò che rileva è la privazione del godimento e del possesso da parte dell'avente diritto.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.