Sentenza n. 86/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato in parte qua la graduatoria del concorso per la classe A046, includendo tra i vincitori la docente controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., sostenendo di essere stata pretermessa dal giudizio promosso dalla docente controinteressata avverso la graduatoria del concorso per la classe A046 della Regione Liguria. La sentenza opposta aveva accolto il ricorso originario e annullato la graduatoria nella parte in cui non includeva la docente ricorrente nel giudizio originario tra i vincitori, con conseguente collocazione della ricorrente in opposizione dal secondo al quinto posto. L’opponente ha dedotto di essere litisconsorte necessaria del giudizio originario e ha chiesto l’annullamento della sentenza per consentire la prosecuzione del processo a contraddittorio integro, con eventuale rimessione al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a. In subordine, ha contestato incidentalmente la spettanza alla docente opposta dei punteggi riconosciuti per il titolo di abilitazione estero e per il percorso abilitante. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’amministrazione ha mantenuto l’opponente in graduatoria in applicazione dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 45/2025, convertito dalla l. n. 79/2025, ha accantonato il posto spettantele in ragione della riserva e l’ha definitivamente immessa in ruolo presso la sede già occupata nell’anno scolastico precedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’opposizione di terzo per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Sebbene la ricorrente fosse stata effettivamente pretermessa dal giudizio originario e avesse subito una posizione deteriore nella graduatoria per effetto della sentenza opposta, tale posizione costituisce un bene strumentale rispetto al bene finale perseguito dalla procedura concorsuale, ossia l’immissione in ruolo. Poiché l’opponente è rimasta in graduatoria, ha conservato il posto già ricoperto, è stata definitivamente assunta a tempo indeterminato ed è stata assegnata alla sede di preferenza, l’eventuale accoglimento dell’opposizione non le avrebbe consentito di conseguire un bene della vita maggiore di quello già ottenuto. La sopravvenienza normativa che ha consentito il mantenimento di una posizione utile e l’assunzione definitiva ha quindi eliminato l’interesse concreto e attuale alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della sopravvenienza normativa; il contributo unificato è rimasto a carico dell’opponente.
Norme richiamate
art. 108 c.p.a.
Disciplina l’opposizione di terzo proposta dal soggetto pretermesso dal giudizio, ma l’azione non può essere esaminata nel merito quando venga meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione.
art. 98 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza opposta, non esaminata autonomamente in ragione della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 105 c.p.a.
È stato invocato per ottenere, in caso di accoglimento dell’opposizione, la rimessione della causa al giudice di primo grado a contraddittorio integro; la relativa richiesta non è stata esaminata per l’improcedibilità.
art. 2, comma 2, d.l. n. 45/2025, convertito dalla l. n. 79/2025
«con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso»; «all’integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente».
La disposizione ha consentito la permanenza dell’opponente in graduatoria e, unitamente all’accantonamento del posto, ha determinato il conseguimento del bene finale dell’immissione in ruolo, facendo venir meno l’interesse all’opposizione.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
Richiamato quale fondamento della riserva dei posti spettante alla candidata e dell’accantonamento del posto in suo favore.
Massime di principio
- L’opposizione di terzo proposta dal soggetto pretermesso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, il ricorrente abbia comunque conseguito in via definitiva il bene della vita perseguito, anche se la sentenza opposta abbia determinato una posizione formalmente deteriore in graduatoria.
- Nelle procedure concorsuali, la posizione in graduatoria ha natura strumentale rispetto al bene finale dell’immissione in ruolo; pertanto, la sola retrocessione formale nella graduatoria non conserva un interesse concreto e attuale all’opposizione se il candidato ha mantenuto il posto ed è stato definitivamente assunto.
- Il sopravvenire di una disciplina normativa che consenta al candidato pretermesso o retrocesso di conservare una posizione utile e di ottenere comunque l’assunzione può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’opposizione di terzo.
- L’interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere valutato in rapporto all’utilità concreta conseguibile mediante la decisione: il ricorso è improcedibile quando l’eventuale accoglimento non potrebbe attribuire al ricorrente un bene della vita maggiore di quello già conseguito.
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