Sentenza n. 1813/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) dell'esito della prova scritta svolta il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo e ammesso al successivo step procedurale con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e mancata idoneità del candidato nel concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, che aveva conseguito 19 punti a fronte della soglia di idoneità di 21, ha contestato la valutazione dei quiz n. 6 e n. 26, sostenendo di avere indicato la risposta corretta e chiedendo l'annullamento degli esiti della prova, il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, nonché l'ammissione alla fase successiva. Quanto al quiz n. 26, relativo al sinonimo di “propedeutico”, l'amministrazione ha successivamente rettificato in autotutela il punteggio del candidato. Quanto al quiz n. 6, relativo alla proporzione verbale “Titanic: X = Italia: Y”, il candidato aveva scelto la risposta sub a), mentre l'amministrazione aveva ritenuto corretta la risposta sub b).
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto beneficiario degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori. Ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la contestazione relativa al quiz n. 26, poiché l'amministrazione aveva già rettificato in aumento il punteggio in autotutela. Nel merito del quiz n. 6, ha ritenuto invalida la risposta sub a), perché non esprimeva una relazione omogenea tra l'esecutore della colonna sonora del film Titanic e l'autore di un canto risorgimentale. Ha invece ritenuto valida la risposta sub b), interpretando il riferimento a “Italia” non come riferito allo Stato italiano, ma al dirigibile Italia: entrambe le coppie rinviano a mezzi di trasporto coinvolti in incidenti. Anche riconoscendo il maggior punteggio spettante, pari a 20/30, il candidato non avrebbe raggiunto la soglia di idoneità di 21. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto per mancato superamento della prova di resistenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata
La causa è stata decisa in forma semplificata, previa verifica della completezza del contraddittorio e della documentazione e previo avviso alle parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato implicitamente attraverso l'esercizio dell'autotutela amministrativa con cui l'amministrazione ha rettificato in aumento il punteggio relativo al quiz n. 26.
Massime di principio
- La contestazione di un singolo quesito concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione, prima della decisione, rettifica in autotutela il punteggio del candidato nella direzione richiesta.
- Nelle prove concorsuali basate su quiz, la validità della risposta deve essere valutata in rapporto alla relazione logica omogenea richiesta dalla struttura del quesito; una risposta fondata su un'associazione eterogenea tra i termini della proporzione non può essere considerata corretta.
- La prova di resistenza impedisce l'accoglimento della contestazione di una prova concorsuale quando, anche ipotizzando il riconoscimento del punteggio controverso, il candidato non raggiungerebbe comunque la soglia minima di idoneità prevista dalla lex specialis.
- Il Ministero destinatario dell'attività lavorativa dei vincitori e beneficiario degli effetti della graduatoria possiede la legittimazione passiva nel giudizio relativo agli esiti della procedura concorsuale, anche se la gestione della procedura è affidata ad altri soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →