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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22057/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio per mancata notifica del decreto di citazione in appello all'attuale difensore (difensore d'ufficio), deducendo errore nella notifica e inesatta indicazione del nominativo; (2) erronea applicazione dell'art. 340 c.p.p. relativo alla remissione di querela e al regime delle spese: il Paradisi sostiene di aver comunicato al difensore di non accettare la remissione di querela e pertanto contesta che il reato sia stato dichiarato estinto con applicazione delle spese a suo carico per presunta accettazione tacita della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati, non consentiti e/o generici. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e priva di indicazione del pregiudizio, osservando che le notifiche al difensore sono state effettuate nel rispetto dell'art.159 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha constatato la mancanza di prova della mancata accettazione della remissione da parte del Paradisi, per cui la Corte di appello ha correttamente ritenuto che la remissione fosse efficace e applicato il regime delle spese previsto dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 340 come consentente l'applicazione del regime delle spese quando la remissione della querela risulti comunicata e non sia provata la mancata accettazione; la 'contestualità' della remissione e dell'accettazione non è requisito discriminante secondo la lettura letterale della norma.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che le notifiche sono state eseguite conformemente all'art.159 c.p.p., per cui la dedotta irregolarità della notifica non è stata dimostrata e il difensore ha ricevuto le comunicazioni necessarie.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e dimostrare in che modo il vizio abbia concreto pregiudizio: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • Una contestazione di irregolarità nella notifica richiede di dimostrare il pregiudizio subito; la mera affermazione di errore formale (es. nome inesatto) non è sufficiente.
  • In tema di remissione di querela, chi deduce la mancata accettazione ha l'onere di provarla: in assenza di prova la remissione si considera efficace e può estinguere il reato con conseguente applicazione del regime delle spese previsto dall'art. 340 c.p.p.
  • La 'contestualità' tra remissione e accettazione non è un requisito imprescindibile per la disciplina delle spese; va interpretata alla luce del testo normativo e della prova disponibile.
  • Il ricorso infondato può comportare non solo la reiezione ma anche la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
  • In procedimenti penali, il difensore di ufficio che riceve le notifiche e propone impugnazioni viene considerato parte comunque validamente informata salvo prova contraria.

Testo integrale

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