Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31553/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (fatto del 16/09/2014). La difesa ha dedotto: 1) intervenuta prescrizione del reato (termine indicato in sentenza); 2) inesistenza degli elementi costitutivi del reato o errata qualificazione giuridica, sostenendo che le espressioni offensive erano dirette a una persona privata e non alla funzione pubblica e che la persona offesa sarebbe stata individuata erroneamente; 3) vizi di motivazione per presunta utilizzazione di giurisprudenza superata, rigetto immotivato delle attenuanti generiche e mancata valutazione della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione perché non si è tenuto conto delle sospensioni processuali (752 giorni), pertanto il termine di prescrizione non era maturato (scadenza 6/04/2024). Ha respinto le censure di merito come mera riproposizione di argomentazioni già disattese dai giudici di merito, confermando che la persona offesa è individuata correttamente e che, ai fini dell'art. 341-bis c.p., è sufficiente la potenzialità che le offese siano udite dal pubblico ufficiale o dai presenti. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della particolare tenuità, valorizzando la pervicacia dell'offesa e i precedenti dissapori come indice del dolo. Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura anche quando le espressioni offensive, rivolte al pubblico ufficiale, possano essere udite dai presenti; la mera potenzialità di percezione è idonea a integrare l'aggravio psicologico della prestazione dell'operatore

  • art. 131-bis cod. pen.

    La valutazione della particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito; l'esclusione può essere motivata richiamando l'assenza di uno dei presupposti ritenuti decisivi senza dover esaminare ogni elemento favorevole

  • art. 133, comma primo, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto; utilizzati per escludere la particolare tenuità in presenza di elementi indicativi di rilevante offesa all'autorità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, incluse condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 (Trombetta)

    Conferma il principio secondo cui è sufficiente la possibilità che le espressioni offensive siano udite per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina)

    Sancisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti e disattesi in sede di merito senza una critica argomentata

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018 (Foglietta)

    Riafferma che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, bastando l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni processuali documentate: indicazioni puramente formali del termine in sentenza non prevalgono se esistono sospensioni registrate nei verbali
  • Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dal pubblico ufficiale o dai presenti; non è necessario che il pubblico ufficiale provi di aver effettivamente udito ogni singola espressione
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito senza una critica specifica e nuova della motivazione impugnata
  • Il giudice di merito, nel valutare attenuanti generiche o la particolare tenuità, non deve esaurire ogni possibile elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che motivi la scelta richiamando gli elementi ritenuti decisivi
  • Pregressi dissapori o la pervicacia nell'offendere possono essere valutati come indici dell'intensità del dolo e della gravità dell'offesa verso la funzione pubblica, riducendo la possibilità di riconoscere attenuanti o la particolare tenuità
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.