Cassazione Penale, Sentenza n. 31553/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (fatto del 16/09/2014). La difesa ha dedotto: 1) intervenuta prescrizione del reato (termine indicato in sentenza); 2) inesistenza degli elementi costitutivi del reato o errata qualificazione giuridica, sostenendo che le espressioni offensive erano dirette a una persona privata e non alla funzione pubblica e che la persona offesa sarebbe stata individuata erroneamente; 3) vizi di motivazione per presunta utilizzazione di giurisprudenza superata, rigetto immotivato delle attenuanti generiche e mancata valutazione della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione perché non si è tenuto conto delle sospensioni processuali (752 giorni), pertanto il termine di prescrizione non era maturato (scadenza 6/04/2024). Ha respinto le censure di merito come mera riproposizione di argomentazioni già disattese dai giudici di merito, confermando che la persona offesa è individuata correttamente e che, ai fini dell'art. 341-bis c.p., è sufficiente la potenzialità che le offese siano udite dal pubblico ufficiale o dai presenti. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della particolare tenuità, valorizzando la pervicacia dell'offesa e i precedenti dissapori come indice del dolo. Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si configura anche quando le espressioni offensive, rivolte al pubblico ufficiale, possano essere udite dai presenti; la mera potenzialità di percezione è idonea a integrare l'aggravio psicologico della prestazione dell'operatore
art. 131-bis cod. pen.
La valutazione della particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito; l'esclusione può essere motivata richiamando l'assenza di uno dei presupposti ritenuti decisivi senza dover esaminare ogni elemento favorevole
art. 133, comma primo, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto; utilizzati per escludere la particolare tenuità in presenza di elementi indicativi di rilevante offesa all'autorità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, incluse condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 (Trombetta)
Conferma il principio secondo cui è sufficiente la possibilità che le espressioni offensive siano udite per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018 (Andolina)
Sancisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti e disattesi in sede di merito senza una critica argomentata
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018 (Foglietta)
Riafferma che il giudice di merito non è obbligato ad esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, bastando l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni processuali documentate: indicazioni puramente formali del termine in sentenza non prevalgono se esistono sospensioni registrate nei verbali
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dal pubblico ufficiale o dai presenti; non è necessario che il pubblico ufficiale provi di aver effettivamente udito ogni singola espressione
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito senza una critica specifica e nuova della motivazione impugnata
- Il giudice di merito, nel valutare attenuanti generiche o la particolare tenuità, non deve esaurire ogni possibile elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che motivi la scelta richiamando gli elementi ritenuti decisivi
- Pregressi dissapori o la pervicacia nell'offendere possono essere valutati come indici dell'intensità del dolo e della gravità dell'offesa verso la funzione pubblica, riducendo la possibilità di riconoscere attenuanti o la particolare tenuità
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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