Ordinanza n. 339/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del verbale GLO e del relativo PEI per l'anno scolastico 2025/2026 in quanto lesivi del diritto all'istruzione del minore; del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8/09/2025, conosciuto a seguito trasmissione PEC del 12/11/2025; d’ogni altro atto connesso, preordinato o consequenziale, anche se non comunicato e/o conosciuto; e per la declaratoria del diritto del ricorrente all'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario scolastico settimanale pari a 30 ore (trenta) e dell'obbligo in capo all'Amministrazione scolastica di provvedere alla menzionata assegnazione di ore di sostegno, mediante adozione di un provvedimento formale espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale GLO e PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nonché provvedimento scolastico che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno invece delle 30 ore corrispondenti all'intero orario scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato gli atti con cui l'istituto scolastico ha assegnato al minore, portatore di handicap con connotazione di gravità, un numero di ore di sostegno inferiore all'orario scolastico settimanale di 30 ore. Sono stati dedotti, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il deficit di motivazione e di istruttoria nella determinazione delle ore, poiché l'assegnazione di sole 18 ore non risultava adeguatamente correlata al fabbisogno educativo e alle esigenze concrete del minore. Il PEI dava atto dell'insufficienza delle 18 ore, rilevata anche dalla neuropsichiatra, ma rinviava alle determinazioni del giudice, delegando impropriamente al processo valutazioni discrezionali spettanti alla scuola in sede procedimentale. La diagnosi funzionale dell'ASL del 19 giugno 2025 indicava un disturbo dello spettro autistico di livello 3 e la necessità del massimo delle ore consentite, con riconducibilità della condizione all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati e di assegnazione del sostegno per l'intero orario scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ritenendo positivamente delibabile il ricorso per il deficit motivazionale e istruttorio degli atti impugnati. In particolare, ha rilevato che l'assegnazione di un numero di ore sensibilmente inferiore all'orario di frequenza non era adeguatamente motivata rispetto al fabbisogno educativo del minore e che la stessa scuola aveva riconosciuto l'insufficienza delle 18 ore, rimettendo tuttavia al giudice le determinazioni discrezionali di propria competenza. Ha inoltre valorizzato la diagnosi funzionale dell'ASL, che attestava una disabilità grave e indicava la necessità del massimo delle ore di sostegno consentite. L'Amministrazione scolastica è stata ordinata a rideterminarsi, previa riformulazione del PEI per l'anno 2025/2026, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando al minore un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica, pari a 30 ore settimanali. È stata fissata l'udienza pubblica di merito al 24 settembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La diagnosi funzionale richiamata dal giudice riconduce la condizione del minore alla situazione di handicap con connotazione di gravità.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un alunno versa in situazione di handicap con connotazione di gravità, l'assegnazione delle ore di sostegno deve essere determinata in relazione al concreto fabbisogno educativo e alle esigenze individuali dell'alunno, con adeguata motivazione e istruttoria.
- La previsione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario scolastico di frequenza richiede una motivazione specifica, riferita al fabbisogno educativo concreto; in mancanza, il provvedimento è affetto da deficit motivazionale e istruttorio.
- La scuola non può rimettere al giudice l'assunzione delle determinazioni discrezionali che le competono in sede procedimentale in ordine alla quantificazione delle ore di sostegno; tali valutazioni devono essere compiute dall'amministrazione mediante una corretta riformulazione del PEI.
- Nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica e può arrivare alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica giustifichino una riduzione non adeguatamente motivata.
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