Sentenza n. 4936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1390/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 1390/2026, che aveva dichiarato irricevibile l’appello incidentale dell’impresa terza classificata e confermato l’aggiudicazione all’impresa aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l’aggiudicazione di una convenzione quadro per servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione, disposta dalla Città Metropolitana di Napoli in favore dell’impresa prima classificata. L’impresa seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione e il TAR Campania aveva accolto alcune censure relative all’impiego di giovani, donne e persone disabili, nonché l’impresa terza classificata aveva contestato il punteggio attribuito alla seconda classificata per una certificazione sulla parità di genere. Il TAR aveva disposto la riedizione della verifica di anomalia e la rivalutazione dei punteggi, senza annullare l’aggiudicazione. Nel successivo giudizio d’appello, l’impresa terza classificata aveva proposto appello incidentale, contestando, tra l’altro, l’impiego asseritamente strumentale di lavoratori disabili per giustificare la congruità dell’offerta, l’omessa istruttoria sulla reperibilità di un elevato numero di lavoratori disabili, il computo dei lavoratori da riassorbire in applicazione della clausola sociale e l’abuso del lavoro supplementare. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1390/2026 aveva dichiarato irricevibile l’appello incidentale per tardività, affermando inoltre che le censure relative al lavoro disabile e al lavoro supplementare erano già state risolte in favore dell’aggiudicataria. Con il ricorso per revocazione, l’impresa ha dedotto tre errori di fatto: la qualificazione dell’appello incidentale come autonomo e non dipendente; l’affermazione della sua tardività anche ove qualificato come subordinato o dipendente; l’omesso esame della censura sulla strumentalità dell’impiego di lavoratori disabili e sull’insufficienza dell’istruttoria della stazione appaltante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha premesso che il giudizio revocatorio si articola in una fase rescindente, diretta a verificare l’ammissibilità e la sussistenza di una causa tipica di revocazione, e in una eventuale fase rescissoria, conseguente soltanto all’accertamento positivo del vizio. In caso di errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore deve risultare dalla sentenza impugnata e deve essere decisivo, secondo una verifica controfattuale: sostituendo mentalmente l’affermazione errata con quella corretta, la decisione deve risultare priva della propria base logico-giuridica. Nel caso concreto, gli errori dedotti sono stati ritenuti irrilevanti. La sentenza revocanda aveva indicato la tardività dell’appello incidentale come argomento aggiuntivo e non alternativo, avendo comunque esaminato e respinto nel merito le censure, ritenute già risolte in favore dell’aggiudicataria. Quanto alla contestazione sull’impiego dei lavoratori disabili, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza revocanda aveva esaminato il tema mediante motivazione per relationem, richiamando il favor normativo per l’assunzione di persone disabili negli appalti pubblici, la capienza del fondo ministeriale destinato a sostenere tale impiego e la non arbitrarietà della prognosi di capienza formulata dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 110, comma 5, del codice dei contratti pubblici. La censura sull’omesso esame della difficile reperibilità dei lavoratori disabili è stata qualificata come questione di diritto e non come errore di fatto revocatorio; la sua riproposizione avrebbe comportato un non consentito terzo grado di giudizio. Anche il tema della clausola sociale era stato esaminato, con la motivazione che il numero dei lavoratori aderenti non era preventivabile né quantificabile. Analogamente, la questione del lavoro supplementare era stata decisa nel merito, attraverso il richiamo ai limiti delle ore supplementari per i lavoratori a tempo parziale e agli elementi rilevanti per valutarne la misura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 8.000 euro per onorari, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del contenuto della sentenza o degli atti, deve essere verificabile sulla base della sentenza impugnata e deve risultare decisivo secondo un giudizio controfattuale.
art. 106 c.p.a.
Il giudizio di revocazione amministrativa è ammesso entro i limiti normativi propri dell’istituto e non può trasformarsi in un terzo grado generalizzato di giudizio.
art. 57 d.lgs. 36/2023
È richiamato, insieme ad altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale espressione del favor normativo per le imprese che assumono persone disabili negli appalti pubblici.
art. 61 d.lgs. 36/2023
È richiamato, insieme ad altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale espressione del favor normativo per l’inclusione lavorativa delle persone disabili nelle procedure di affidamento.
art. 102 d.lgs. 36/2023
È richiamato, insieme ad altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale disposizione favorevole all’assunzione di persone disabili da parte degli operatori economici.
Allegato II.3 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale parte del quadro normativo che favorisce l’assunzione di persone disabili negli appalti pubblici.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
gli elementi ... si rivelano essere stati adeguatamente descritti sulla base di criteri di probabile verificazione; la “prognosi di capienza” risulta pertanto essere stata adeguatamente giustificata
La prognosi economica fondata sulla disponibilità di risorse pubbliche per sostenere l’impiego di personale disabile è legittima quando gli elementi prospettati dall’operatore economico siano adeguatamente descritti e fondati su criteri di probabile verificazione.
Massime di principio
- Il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente, relativa all’ammissibilità e alla sussistenza di una causa tipica di revocazione, e in una fase rescissoria, meramente eventuale, che può seguire soltanto all’accertamento positivo del vizio e comporta la rinnovazione del giudizio emendato dall’errore.
- L’errore di fatto revocatorio è decisivo soltanto quando, sostituendo mentalmente l’affermazione erronea con quella corretta, la sentenza risulti priva della propria base logico-giuridica; se la decisione conserva autonome rationes decidendi idonee a sorreggerla, l’errore è irrilevante.
- Non configura errore di fatto revocatorio la contestazione con cui si sollecita una diversa valutazione giuridica o una nuova ponderazione di questioni già esaminate nella sentenza impugnata; una simile censura trasformerebbe la revocazione in un non consentito terzo grado di giudizio.
- La motivazione per relationem è idonea a escludere l’omesso esame quando il giudice richiami argomentazioni già svolte e decida effettivamente nel merito la questione, anche se non esamini separatamente ogni profilo dedotto dalla parte.
- Nel giudizio di revocazione, la tardività dell’impugnazione può costituire una ratio aggiuntiva e non alternativa rispetto a una decisione di merito sulle medesime censure; in tale ipotesi, l’eventuale errore concernente la tardività non è decisivo se la decisione resta comunque sorretta dalla ratio di merito.
- La prognosi di capienza economica collegata all’impiego di lavoratori disabili nell’offerta di gara può ritenersi adeguatamente giustificata quando gli elementi forniti dall’operatore economico siano descritti in modo non arbitrario e fondati su criteri di probabile verificazione.
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