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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04689/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia dell'11/10/2024. Il primo motivo contestava la motivazione del giudizio di responsabilità, denunciando un preteso travisamento della prova con riferimento alle deposizioni della persona offesa. Il secondo motivo contestava la valutazione della deposizione della compagna dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata e perché riproponeva argomentazioni già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità penale, previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, e che la Corte di merito aveva adeguatamente motivato valorizzando le dichiarazioni della guardia giurata e i riscontri esterni. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità perché consisteva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente respinte, senza una critica argomentata della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello di Brescia è rimasta ferma. La Corte ha valorizzato, ai fini della valutazione della prova, la credibilità della persona offesa e i riscontri esterni già individuati dal giudice di appello, escludendo che ricorressero vizi di motivazione o travisamento deducibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette al regime di valutazione previsto per le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso; possono essere da sole fondamento della condanna se il giudice verifica con motivazione la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214

    Il precedente viene richiamato per affermare che la persona offesa può fondare da sola l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice proceda a un vaglio rigoroso della credibilità e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche quando questa sia costituita parte civile, possono sorreggere da sole la pronuncia di condanna, purché il giudice dia conto in modo adeguato della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un controllo più penetrante rispetto a quello richiesto per un testimone comune.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi meramente reiterativi, apparenti o generici sono inammissibili.
  • Il travisamento della prova non può essere prospettato come semplice dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia esaminato le risultanze probatorie e le abbia sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini della legittimità della decisione, è sufficiente che la motivazione dia conto dei principali riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie; la cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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