Sentenza n. 1018/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, quanto al ricorso n. 1839 del 2024: - dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività Produttive prot. n-OMISSIS-, avente a oggetto “Locali commerciali in via -OMISSIS-. Attività di commercio all’ingrosso senza titolo. A. M. A. Distribuzione s.r.l. P. I.V.A. n. 01778940674. Verbale della Polizia Municipale n. 1/2024. Presa d’atto. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività”; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale; quanto al ricorso n. 1865 del 2024: quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- avente a oggetto “Locali commerciali in via -OMISSIS-. -OMISSIS-s.r.l. … Attività di Media struttura di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività”; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti: - dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- avente a oggetto “Locali commerciali in via -OMISSIS-. -OMISSIS-s.r.l. P. I.V.A. n. 05026321215. Attività di Media struttura di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività”; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di immediata cessazione e chiusura di attività di commercio all’ingrosso e di media struttura di vendita al dettaglio, nonché ordinanza successiva di chiusura per cessazione degli effetti della SCIA di subingresso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorsi riuniti riguardano ordinanze con cui il Comune ha disposto l’immediata cessazione e chiusura di attività commerciali esercitate nei medesimi locali, ritenendo, rispettivamente, che l’attività di commercio all’ingrosso fosse svolta senza titolo abilitativo e che l’attività di vendita al dettaglio fosse esercitata da soggetti privi della disponibilità giuridica dell’immobile e, successivamente, senza una valida SCIA, dopo la cancellazione della posizione camerale della società titolare della precedente SCIA di subingresso. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del d.lgs. n. 114 del 1998 e dell’articolo 148 della legge regionale Campania n. 7 del 2020, la violazione del principio di proporzionalità e, per l’ordinanza successiva, l’omessa previa revoca della SCIA di subingresso. Una ricorrente ha sostenuto di occupare parte dell’immobile in forza di una cessione di ramo d’azienda e della successione nei rapporti relativi alla locazione. Il Collegio ha ricostruito la sequenza dei contratti relativi all’immobile e all’azienda, dei trasferimenti di proprietà, delle cessioni e locazioni, nonché dei giudizi civili concernenti il rilascio dell’immobile. Dalla documentazione acquisita è risultato che la società titolare della SCIA di subingresso non disponeva giuridicamente dell’immobile al momento della sua presentazione e che l’altra società, successivamente subentrata nell’esercizio, non aveva a sua volta la disponibilità giuridica dei locali. È inoltre emerso che la precedente titolare della SCIA aveva cessato l’attività nella provincia di Napoli per trasferimento in altra provincia.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e li ha respinti, insieme ai motivi aggiunti. Ha ritenuto legittime le ordinanze comunali perché l’articolo 148 della legge regionale Campania n. 7 del 2020 impone la chiusura o cessazione dell’attività commerciale all’ingrosso esercitata senza titolo abilitativo; analoga disciplina è prevista dall’articolo 145 per il commercio in sede fissa, incluso il subingresso senza titolo. La ricostruzione documentale ha dimostrato che nessuna delle società ricorrenti disponeva giuridicamente dell’immobile in cui l’attività veniva svolta e che, al momento della SCIA di subingresso, la relativa impresa non aveva la disponibilità dei locali. La successiva cancellazione della posizione camerale e cessazione dell’attività nella provincia di Napoli aveva inoltre fatto venir meno gli effetti della precedente SCIA, rendendo necessario un nuovo titolo per l’avvio dell’attività. Le censure relative alla partecipazione procedimentale sono state ritenute irrilevanti ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché i provvedimenti avevano natura vincolata e il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria, motivazione e proporzionalità. Le ricorrenti sono state condannate, in parti uguali e in solido, al pagamento delle spese in favore del Comune e della società interveniente, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuno, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 148 l.r. Campania n. 7/2020
L’apertura di attività commerciali all’ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo [...] comportano per il comune l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività.
La norma attribuisce al Comune un potere vincolato di chiusura o cessazione dell’attività di commercio all’ingrosso esercitata senza titolo abilitativo o priva dei requisiti prescritti.
art. 145 l.r. Campania n. 7/2020
L’apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo [...] o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l’obbligo di disporre [...] l’immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività.
La disposizione impone la chiusura o cessazione delle attività commerciali in sede fissa esercitate senza titolo, compreso il subingresso privo del necessario titolo abilitativo.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Per la natura vincolata dei provvedimenti impugnati, risulta palese che il contenuto dispositivo degli stessi non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Le censure relative alla mancata partecipazione e al preavviso di rigetto sono state ritenute irrilevanti in applicazione dell’articolo 21-octies, comma 2, trattandosi di provvedimenti vincolati.
d.lgs. n. 114/1998
La disciplina statale del commercio è stata invocata dalle ricorrenti, ma le relative censure sono state ritenute infondate alla luce della disciplina regionale applicata dal Comune.
Massime di principio
- Quando l’attività commerciale è esercitata in assenza del prescritto titolo abilitativo, ovvero il subingresso è effettuato senza titolo, il Comune è tenuto a disporre la cessazione o la chiusura dell’attività nei casi previsti dalla disciplina regionale; il potere ha natura vincolata.
- La disponibilità giuridica dell’immobile costituisce presupposto necessario per l’esercizio legittimo dell’attività commerciale e per il subingresso nella relativa attività; la mera disponibilità materiale dei locali non è sufficiente.
- La cessione o l’acquisto dell’azienda non attribuisce, di per sé, la disponibilità giuridica dell’immobile nel quale l’attività è esercitata, quando il relativo titolo di godimento non sia validamente trasferito o sia in capo a un soggetto diverso.
- Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato di chiusura o cessazione dell’attività e risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, le omissioni relative alla partecipazione procedimentale non comportano l’annullamento dell’atto ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
- La cessazione dell’attività e il trasferimento della posizione camerale del titolare della SCIA possono determinare il venir meno degli effetti della precedente segnalazione relativamente alla sede interessata, sicché l’avvio di una nuova attività nei medesimi locali richiede una nuova SCIA.
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