Sentenza n. 1905/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.789/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era stata dichiarata esecutiva e notificata, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detraendo gli eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese collegate al provvedimento, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua entità deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il TAR ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale idoneo ed efficace.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione costituiva oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti codice civile
Stabiliscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi, ai quali l'Amministrazione deve attenersi nel determinare il credito residuo.
art. 93 codice di procedura civile
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
Disciplina l'onere del contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'esatta entità della prestazione dovuta deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali già eseguiti.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'Amministrazione deve verificare misura e decorrenza del dovuto secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
- Quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per il pagamento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria deve determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare, direttamente o tramite funzionari delegati, gli atti contabili e finanziari necessari all'adempimento del giudicato.
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