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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41989/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Piccoli era stato condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). In appello era stata rigettata la sua richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) con la motivazione che l'entità della pena prevista dall'art. 648 c.p. escluderebbe l'applicabilità dell'art. 131‑bis. Il ricorso per cassazione ha dedotto che il giudice d'appello non aveva tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 131‑bis che impediva di applicare la causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante il rigetto dell'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello non si è confrontato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020 (efficace prima della pronuncia impugnata) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati senza minimo edittale. Sono rimasti salvi gli altri requisiti applicativi dell'istituto, che il giudice di rinvio dovrà verificare.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma che punisce la ricettazione; nel caso concreto è il reato contestato e il suo regime edittale (assenza di minimo e massimo edittale superiore a cinque anni) è stato al centro della valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131‑bis.

  • art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    L'istituto consente di non punire fatti di particolare tenuità quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte della norma che impediva l'applicazione ai reati privi di minimo edittale, per violazione del principio di uguaglianza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 156 del 25/06/2020

    sent. n. 156 del 25/06/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131‑bis nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, ritenendo irragionevole escludere l'esimente quando il legislatore ha previsto il minimo assoluto (art. 23 c.p.).

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto che l'esclusione dell'applicazione dell'art. 131‑bis nei casi indicati violasse il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost.

  • art. 23 cod. pen. (irrogazione del minimo della pena)

    Richiamato per spiegare che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di irrogare il minimo assoluto anche per reati senza minimo edittale, elemento che contribuisce a dimostrare la potenziale tenuità di tali condotte.

  • d.lgs. n. 28 del 2015 (introduzione dell'art. 131‑bis)

    art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 131‑bis; la Corte costituzionale ne ha censurato la parte che escludeva l'applicazione dell'istituto ai reati senza minimo edittale.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2017 (monito)

    Citate come precedente monito rimasto senza seguito, a cui la Corte costituzionale ha fatto riferimento quale contesto della successiva declaratoria di illegittimità.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2020, l'art. 131‑bis può essere applicato anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale: l'assenza di un minimo non costituisce più di per sé un ostacolo.
  • Il giudice non può escludere l'applicabilità dell'art. 131‑bis limitandosi a richiamare l'entità massima della pena: va valutata la tenuità del fatto alla luce dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'istituto.
  • Se un giudice d'appello (o di merito) omette di confrontarsi con una pronuncia costituzionale vincolante, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame.
  • I requisiti applicativi dell'art. 131‑bis (criteri di tenuità, scarsa offensività, modalità della condotta, valore del bene giuridico leso, interesse del soggetto, situazione soggettiva) restano pienamente operativi e devono essere valutati caso per caso dal giudice di merito.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve segnalare espressamente la pronuncia costituzionale e chiedere l'applicazione dell'art. 131‑bis; il pubblico ministero e il giudice devono adeguarsi alla giurisprudenza costituzionale e della Cassazione.
  • La soluzione corretta è procedere a un accertamento concreto della tenuità: solo una valutazione motivata che esamini i requisiti può legittimamente escludere o riconoscere la causa di non punibilità.

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