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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32095/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro l’ordinanza della Cassazione che aveva respinto il suo precedente ricorso avverso una decisione della CTR Lazio, confermativa del rigetto in primo e secondo grado della sua impugnazione contro avviso di accertamento, cartella esattoriale, iscrizione ipotecaria e diniego di autotutela. Nel ricorso per revocazione ha dedotto un errore di fatto della Corte, sostenendo che la precedente ordinanza avesse erroneamente ritenuto notificato in data 29.6.1999 l’avviso di accertamento, mentre l’atto notificato sarebbe stato un processo verbale non autonomamente impugnabile, richiamato poi nell’avviso di accertamento vero e proprio. La doglianza mirava quindi a qualificare come percettivo l’errore della Corte e a ottenere la revoca della precedente pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse configurabile un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., perché la questione sulla natura dell’atto notificato e sulla regolarità della notifica era già stata oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio di merito, come recepito dalla precedente ordinanza di legittimità. La Corte ha ribadito che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti di causa, riguardare atti interni al giudizio di cassazione e non può investire valutazioni o interpretazioni già controverse. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; nel caso di specie è stato ritenuto che il rimedio non fosse utilizzabile perché il vizio dedotto non integrava un errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, evidente e immediatamente riscontrabile dagli atti, senza investire attività interpretativa o valutativa e senza riguardare punti controversi già decisi.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare l’inammissibilità di censure non specifiche e volte a sollecitare un riesame delle valutazioni probatorie.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/72

    È richiamato nell’intestazione dell’atto notificato nel 1999, qualificato dalla precedente ordinanza come avviso di accertamento parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto in senso stretto, cioè una svista percettiva su un fatto decisivo, non già per contestare l’interpretazione degli atti o la valutazione delle risultanze processuali.
  • Non ricorre errore revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente percepito sia stato oggetto di discussione tra le parti e di apprezzamento da parte del giudice di merito o di legittimità.
  • L’errore revocatorio deve emergere in modo immediato dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni al giudizio di cassazione; non può fondarsi su una nuova lettura di atti o documenti che richieda un autonomo giudizio valutativo.
  • Le censure che mirano, sotto la veste dell’errore di fatto, a ottenere un nuovo esame del merito o delle prove sono inammissibili, dovendo essere veicolate tramite gli ordinari mezzi di impugnazione previsti per le sentenze di merito.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere usata per correggere errori che abbiano inciso sulla decisione di merito e che, quindi, appartengono al diverso piano delle impugnazioni ordinarie o straordinarie contro le sentenze di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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