Cassazione Civile, Ordinanza n. 25397/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Tre fratelli avevano acquistato con scrittura privata non autenticata e non trascritta un immobile dal loro nipote. Poiché il venditore non collaborava alla stipula del rogito necessario alla trascrizione, gli acquirenti agivano per l'accertamento giudiziale della sottoscrizione e per ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere dal saldo prezzo le somme che avevano versato a una terza creditrice del venditore, titolare di un sequestro conservativo trascritto sull'immobile, al fine di eliminare il vincolo pregiudizievole. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull'autenticità della firma e aveva rilevato d'ufficio la nullità urbanistica della vendita; la corte d'appello, superata la nullità, aveva invece dichiarato autentica la sottoscrizione, posto a carico degli acquirenti il saldo prezzo e negato che il pagamento fatto alla terza creditrice fosse opponibile al venditore. In cassazione gli acquirenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il venditore avesse mutato in appello la propria domanda chiedendo il pagamento integrale del prezzo e che la corte non avesse considerato la persistenza del sequestro conservativo; 2) violazione degli artt. 1180, 1201, 1203 n. 2 e 1460 c.c., sostenendo che il pagamento alla creditrice sequestrante dovesse essere opposto al venditore in quanto adempimento del terzo o surrogazione; 3) violazione dell'art. 1460 c.c., per non avere la corte subordinato il pagamento del saldo alla previa cancellazione della formalità pregiudizievole. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo: ha escluso sia la mutatio libelli sia la violazione delle regole sulla prova, ha ritenuto corretta la non opponibilità al venditore dell'accordo transattivo stipulato con la creditrice terza e ha affermato che il pagamento del terzo, in presenza di credito contestato e di accordo transattivo, non integra di per sé adempimento specifico opponibile né fonda compensazione; ha infine rilevato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. era proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui: ha dichiarato autentica la sottoscrizione della scrittura privata di compravendita; ha posto a carico degli acquirenti l'obbligo di corrispondere il saldo prezzo di euro 22.000,00; ha escluso che la somma pagata alla creditrice che aveva trascritto il sequestro conservativo fosse opponibile al venditore o detraibile dal prezzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2652 n. 3 c.c.
richiamato come base per la trascrizione della scrittura privata di compravendita una volta accertata giudizialmente la sottoscrizione del venditore
art. 2697 c.c.
la sua violazione è censurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare una domanda nuova in appello; la Corte esclude che vi sia stata mutatio libelli
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri
art. 1180 c.c.
l'adempimento del terzo richiede che il pagamento sia specifico e conforme all'obbligazione del debitore; nella fattispecie non ricorrevano i presupposti
art. 1201 c.c.
la surrogazione per volontà del creditore non è operativa in presenza di credito contestato e di accordo transattivo che non sia opponibile al debitore
art. 1203 n. 2 c.c.
non applicabile nella fattispecie secondo la Corte, poiché mancavano i presupposti della surrogazione legale invocata
art. 1460 c.c.
eccezione non proponibile per la prima volta in cassazione; in ogni caso è eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio
art. 1243, comma 2, c.c.
la compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice; non è ammessa se il credito è controverso in altro giudizio
art. 17 L. 47/1985
richiamato dal tribunale per la nullità urbanistica dell'atto di vendita per mancata documentazione
art. 40 L. 47/1985
richiamato dal tribunale per la nullità urbanistica dell'atto di vendita per mancata documentazione
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Non vi è mutatio libelli quando la domanda di pagamento si limiti ad adeguarsi a fatti sopravvenuti dedotti in giudizio, restando immutati il bene della vita richiesto e il nucleo fattuale della pretesa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per criticare il contenuto valutativo della decisione.
- L'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. richiede un pagamento specificamente conforme all'obbligazione del debitore; non è sufficiente un versamento effettuato nell'ambito di una transazione su un credito contestato.
- La surrogazione per volontà del creditore e quella legale non sono opponibili al debitore in modo automatico quando il credito originario sia controverso e l'accordo sia stato concluso senza la sua partecipazione.
- La compensazione giudiziale non può essere pronunciata se il controcredito è esso stesso controverso e richiede un accertamento non ancora definitivo in altro giudizio.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un'eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio e non proponibile per la prima volta in cassazione.
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