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Sentenza

Sentenza n. 2525/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla revoca della misura di protezione personale, nonché silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario della protezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già destinatario del dispositivo di protezione personale consistente nella tutela su auto non protetta, impugnava il diniego opposto dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno alle istanze con cui aveva chiesto di conoscere il provvedimento di revoca e gli atti istruttori, comprese le valutazioni delle Forze di polizia e i verbali delle riunioni tecniche di coordinamento. Deduceva, in via principale, la violazione dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’oscuramento degli atti gli impedisse di comprendere le ragioni della revoca e di predisporre un’eventuale tutela giudiziale. In via subordinata lamentava la violazione degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990, poiché l’amministrazione si era limitata a richiamare l’art. 3, comma 1, lett. q), del D.M. Interno 16 marzo 2022 e generiche esigenze di sicurezza, senza valutare l’accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti eventualmente pregiudizievoli per interessi pubblici o per la sicurezza di terzi. L’amministrazione sosteneva l’inaccessibilità della documentazione in base alla disciplina ministeriale, prospettando comunque modalità ostensive attenuate, quali la visione presso gli uffici, l’apposizione di omissis o il deposito della documentazione in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha ritenuto che l’interesse del ricorrente fosse concreto, attuale e specificamente collegato al procedimento di revoca della misura di protezione personale, escludendo che si trattasse di un controllo generalizzato sull’operato amministrativo. La causa di esclusione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. q), del D.M. Interno 16 marzo 2022 tutela la sicurezza di mezzi, personale, fonti e attività connesse all’ordine pubblico, soprattutto nei confronti dei terzi estranei al procedimento; non può invece essere applicata automaticamente contro il diretto interessato, cioè il soggetto stesso cui la misura di protezione si riferisce. Diversamente, la disposizione verrebbe utilizzata contro il soggetto che dovrebbe tutelare, impedendogli di conoscere le ragioni e le modalità della gestione del procedimento che lo riguarda. Il giudice ha comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione di oscurare, mediante omissis, le parti la cui ostensione integrale possa pregiudicare interessi pubblici rilevanti, future attività di prevenzione e protezione o la sicurezza di altri soggetti tutelati. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La tutela giurisdizionale effettiva impedisce che il diretto interessato sia privato della conoscenza degli elementi necessari per comprendere una decisione amministrativa riguardante la propria incolumità e per valutare eventuali iniziative difensive.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il diritto di accesso spetta quando l’istanza riguarda documenti individuati e collegati a un interesse diretto, concreto e attuale; l’ostensione deve essere valutata anche in forma parziale, mediante oscuramento delle sole parti non divulgabili.

  • art. 24, comma 1, l. 241/1990

    Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo

    Le esclusioni dal diritto di accesso devono trovare fondamento nelle ipotesi previste dalla legge o nei regolamenti adottati secondo la legge; la previsione di esclusione non legittima un diniego indiscriminato verso il diretto interessato.

  • art. 24, comma 2, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le amministrazioni possono individuare con regolamento le categorie di documenti sottratte all’accesso, ma tale disciplina deve essere applicata secondo la sua finalità di tutela e non in modo da impedire al soggetto direttamente coinvolto di conoscere gli atti che lo riguardano.

  • art. 8, comma 5, lett. c), d.P.R. 352/1992

    c) riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini

    La sottrazione all’accesso riguarda documenti connessi alla protezione dell’ordine pubblico e alla sicurezza di persone, mezzi e attività operative, con particolare rilievo nei rapporti con i terzi estranei al procedimento.

  • art. 3, comma 1, lett. q), D.M. Interno 16 marzo 2022

    gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti ed alle direttive adottate per la tutela e la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri familiari, di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 28 maggio 2003

    La disposizione protegge, verso l’esterno, le informazioni relative alla gestione delle misure di protezione; non può essere invocata automaticamente per negare al diretto beneficiario ogni conoscenza degli atti relativi alla misura che lo riguarda.

  • art. 1 d.l. 83/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento della misura di tutela personale riconosciuta in presenza di pericolo o minaccia, potenziale o attuale, collegati alla criminalità organizzata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione della decisione.

Massime di principio

  • La causa di esclusione dall’accesso relativa agli atti concernenti la tutela e la protezione di persone esposte a pericoli o minacce è diretta a salvaguardare, nei confronti dei terzi, informazioni su mezzi, personale, attività operative e altri soggetti tutelati; non può essere applicata automaticamente per negare al diretto beneficiario della misura ogni accesso agli atti del procedimento che lo riguarda.
  • Il soggetto direttamente coinvolto in un procedimento di revoca o modifica di una misura di protezione personale ha un interesse concreto, attuale e qualificato ad accedere agli atti e alle ragioni della decisione, sia per partecipare consapevolmente al procedimento sia per valutare la tutela giurisdizionale.
  • Il diniego di accesso non può fondarsi sul mero richiamo a una categoria regolamentare di documenti sottratti all’accesso, senza verificare se la finalità di tutela perseguita dalla norma ricorra anche nei confronti del richiedente direttamente interessato.
  • Quando la conoscenza integrale dei documenti possa pregiudicare interessi pubblici rilevanti, attività future di prevenzione e protezione o la sicurezza di terzi, l’amministrazione deve preferire, ove possibile, l’accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti non ostensibili, anziché un diniego integrale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleOrdine e sicurezza pubblica
RamiAccesso e trasparenzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDifetto di motivazione

Testo integrale

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