Ordinanza n. 37/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1. provvedimento del SUAP del Comune di Termoli in data 20/06/2023 prot. 40245, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza occasionalmente soltanto di recente a seguito di nota comunale del 12/09/2023 prot. 59036; 2. provvedimento SUAP del Comune di Termoli in data 06/07/2023 prot. 44744; 3. provvedimento SUAP del Comune di Termoli in data 13/07/2023 prot. 46425; 4. provvedimento SUAP del Comune di Termoli in data 25/08/2023 prot. 55542; 5. nota del SUAP del Comune di Termoli in data 12/09/2023 prot. 5902023; 6. nota del Settore Ambiente del Comune di Termoli in data 9/09/2023 prot. 60424; ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti e note del SUAP e del Settore Ambiente del Comune di Termoli adottati tra giugno e settembre 2023
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato una serie di provvedimenti e note del SUAP del Comune di Termoli e una nota del Settore Ambiente comunale, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, preordinati o conseguenti. Il testo dell'ordinanza interlocutoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive compiutamente il contenuto sostanziale degli atti impugnati. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti dichiarazioni aggiornate sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65 c.p.a. Le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni relative alla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, all'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, alle connessioni con altri giudizi pendenti. L'ordinanza non decide il merito del ricorso e non stabilisce l'illegittimità o la legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per la definizione della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti per la razionalizzazione e la ragionevole durata del processo.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione nel merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Le relative linee guida per lo smaltimento dell'arretrato sono richiamate come criterio organizzativo per individuare prioritariamente i giudizi da fissare e definire.
Massime di principio
- In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, al fine di evitare la trattazione di giudizi divenuti improcedibili o privi di interesse.
- Quando la parte dichiara di mantenere l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere contestualmente l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, per consentire una gestione coordinata del contenzioso.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo giustifica iniziative istruttorie e organizzative finalizzate a concentrare i ruoli di udienza sui ricorsi che richiedano un'effettiva decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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