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Ordinanza

Ordinanza n. 847/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di esclusione comunicato da A.R.I.A. S.p.A. con nota prot. IA.2026.0048077 del 27 maggio 2026, con cui è stata disposta l’esclusione dell’offerta presentata da Bioseven S.r.l. per il Lotto 7 - “Sistema di monitoraggio glicemico in continuo per pazienti adulti e/o pediatrici - alta tecnologia con allarmi predittivi”, nell’ambito della procedura di gara ARIA_2025_052, per il mancato raggiungimento della soglia di ammissibilità del punteggio tecnico; - del verbale della seduta tecnica riservata n. 9 del 25 maggio 2026, nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha attribuito all’offerta della ricorrente un punteggio tecnico totale di 41,00 punti, ritenendolo inferiore alla soglia di sbarramento di 42,00 punti, e ha disposto la sua esclusione; - del provvedimento prot. IA.2026.0055941 del 19 giugno 2026, con cui la Stazione appaltante ha illegittimamente differito l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; - nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i verbali di gara precedenti (in particolare, verbali n. 6 del 30 marzo 2026, n. 7 del 20 aprile 2026 e n. 8 del 13 maggio 2026), nella parte in cui contengono valutazioni istruttorie e/o prodromiche all’illegittima esclusione, nonché della Determinazione di indizione n. 1027 del 19 novembre 2025 e il Capitolato Tecnico, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante, con riserva di impugnativa avverso atti e provvedimenti sconosciuti alla ricorrente ed altresì avverso il provvedimento di aggiudicazione se nelle more adottato; - previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto se già sottoscritto e conseguente accertamento del diritto della società ricorrente a essere riammessa in gara e a subentrare in detto contratto; - ovvero in subordine con risarcimento del danno per equivalente monetario, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202602374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell'offerta dal Lotto 7 della procedura di gara ARIA_2025_052 per mancato raggiungimento della soglia di ammissibilità del punteggio tecnico, nonché differimento dell'accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Bioseven S.r.l. ha impugnato l'esclusione dalla procedura per la fornitura di sistemi di monitoraggio glicemico continuo, disposta dopo l'attribuzione di 41,00 punti tecnici, inferiori alla soglia di sbarramento di 42,00 punti. Sono stati contestati anche il verbale della seduta tecnica riservata, i precedenti verbali contenenti le valutazioni prodromiche all'esclusione, gli atti di indizione e il capitolato tecnico ove interpretati nel senso seguito dalla stazione appaltante, nonché il differimento dell'istanza di accesso agli atti. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare, la riammissione alla gara, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni poste a fondamento del ricorso siano complesse e richiedano un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare. Non ha quindi definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Quanto al periculum e alla possibilità di reintegrazione, ha considerato che la procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro e non è ancora giunta all'aggiudicazione; pertanto, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, la posizione della ricorrente potrà essere pienamente reintegrata. L'ordinanza non concede la sospensione richiesta, fissa l'udienza pubblica del 22 ottobre 2026 per la trattazione del merito e compensa le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto non definibili in sede cautelare le complesse questioni di merito.

  • art. 1226 cod. civ.

    Richiamato nella domanda subordinata della ricorrente quale fondamento della richiesta di liquidazione equitativa del risarcimento, senza essere applicato nella decisione cautelare.

Massime di principio

  • Quando le questioni poste a fondamento di un ricorso contro l'esclusione da una gara presentano particolare complessità e richiedono un approfondito esame, il giudice può ritenere non compatibile la loro definizione nella fase cautelare e rinviare la decisione alla sede di merito, senza pronunciare sentenza in forma semplificata.
  • Nella valutazione cautelare relativa a una procedura finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro non ancora aggiudicato, l'assenza di un pregiudizio irreversibile può escludere la necessità della sospensione, quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta la piena reintegrazione della posizione del concorrente escluso.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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