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Ordinanza

Ordinanza n. 385/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata alla Società il -OMISSIS-, con la quale il Ministero, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ingiunto alla società ricorrente il pagamento dell’importo di € 130.876,42; - del provvedimento di discarico parziale del -OMISSIS-, con il quale il Ministero, parzialmente accogliendo le osservazioni presentate dalla società ricorrente, ha rideterminato l’importo richiesto a tale società in € 104.066,54, correggendo due errori materiali di calcolo, ma implicitamente rigettando l’eccezione di prescrizione totale del credito; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso, in particolare, il Decreto Ministeriale prot. 724 del 17.6.2024 recante l’atto di liquidazione a saldo e conguaglio, trasmesso con nota di Europrogetti del 18.6.2024, ed il successivo invito della stessa Europrogetti in pari data al pagamento degli importi secondo un conteggio di cui alla allegata nota MISE del 21.3.2013, mai comunicata alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202500825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: cartella di pagamento e atti presupposti relativi alla richiesta di pagamento di somme, nonché provvedimento di discarico parziale e atti posti a base della procedura di iscrizione ipotecaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento, con cui le era stato richiesto il pagamento di euro 130.876,42, il successivo provvedimento di discarico parziale, che aveva rideterminato l’importo in euro 104.066,54 correggendo due errori materiali di calcolo, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi, inclusi l’atto ministeriale di liquidazione a saldo e conguaglio e l’invito al pagamento fondato su un conteggio che la ricorrente assumeva non esserle mai stato comunicato. Tra le questioni dedotte vi era l’eccezione di prescrizione totale del credito, implicitamente respinta dall’amministrazione. In precedenza la domanda cautelare era stata respinta per difetto di periculum in mora, poiché non risultava ancora avviata un’azione esecutiva e il pregiudizio prospettato appariva meramente patrimoniale. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimando il pagamento di euro 107.812,48 e avvertendo che, in mancanza, sarebbe stata iscritta ipoteca per il doppio del debito. La società ha quindi chiesto una misura cautelare monocratica e, successivamente, la conferma collegiale, rappresentando i pregiudizi derivanti dall’iscrizione ipotecaria per la sopravvivenza dell’azienda, in considerazione dell’attività svolta nel settore turistico.

La decisione

Il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui costituiscono la base della procedura di iscrizione ipotecaria intrapresa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La precedente valutazione negativa sul periculum in mora è stata superata dal sopravvenuto avvio dell’azione cautelare-esecutiva, rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il Collegio ha ritenuto che i pregiudizi dettagliatamente rappresentati dalla società, avuto riguardo alla possibile incidenza dell’ipoteca sulla sopravvivenza dell’azienda, giustificassero la sospensione nelle more della decisione di merito. Le questioni dedotte, inclusa la prescrizione del credito e la legittimità degli atti di liquidazione e riscossione, richiedono invece un esame approfondito incompatibile con la sommaria cognizione propria della fase cautelare e sono state riservate al merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 20 aprile 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare collegiale è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con sospensione degli atti impugnati nelle more della definizione del giudizio di merito.

  • art. 56 c.p.a.

    La misura cautelare monocratica è stata concessa in presenza dell’avvio della procedura di iscrizione ipotecaria e dei presupposti di estrema gravità e urgenza, in attesa della trattazione collegiale.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973

    in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato, provvederemo [...] ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito

    La disposizione è richiamata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale base normativa della prospettata iscrizione ipotecaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della società e del legale rappresentante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto avvio di una procedura di iscrizione ipotecaria può integrare un mutamento rilevante del quadro cautelare e rendere attuale il periculum in mora precedentemente escluso per l’assenza di iniziative esecutive.
  • La possibile iscrizione ipotecaria può giustificare la sospensione cautelare degli atti posti a base della riscossione quando il ricorrente dimostri un pregiudizio concreto e grave per la continuità o la sopravvivenza dell’attività d’impresa.
  • Nella fase cautelare il giudice può sospendere gli atti impugnati limitatamente agli effetti funzionali all’avvio della procedura ipotecaria, rinviando al giudizio di merito l’esame approfondito delle questioni relative alla prescrizione del credito, alla liquidazione e alla legittimità della pretesa.
  • La sede cautelare, caratterizzata da sommaria cognizione, non è idonea a definire questioni complesse che richiedano un approfondito esame della fondatezza delle pretese contrapposte.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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