Cassazione Penale, Ordinanza n. 07292/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza il carattere tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento e la non deducibilità di censure relative alla motivazione sul trattamento sanzionatorio fuori dai casi previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, deducendo esclusivamente il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente non ha dedotto alcuno di tali motivi, limitandosi a contestare la motivazione sulla pena.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è trattato con il relativo rito camerale previsto per questo tipo di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto del patteggiamento; il testo la indica come fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La censura relativa al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile, di per sé sola, avverso la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. se non si traduce in una delle specifiche doglianze consentite dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, la verifica della Corte è circoscritta ai profili di volontà, corrispondenza tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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