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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche n. 930 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Autorizzazione elenco n. 17434 del 21/12/2023 - € 915.933,58”, notificato a mezzo pec il 15.2.2024, e del relativo allegato A - Autorizzazione al pagamento elenco regionale n. 17434 del 21.12.2023, nella parte in cui autorizza il pagamento in favore della ricorrente della minor somma di € 221.006,71; - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra cui, in particolare: - la nota trasmessa via pec il 19.12.2023, a firma del Responsabile Provinciale della Misura, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - n. 434 - 28/12/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.29182 - N. Prot. Domanda di pagamento: 31659780|18/12/2023|ASR rif. 01776160432 - SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L. Domanda di Saldo - COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO” con cui è stata preannunciata l'inammissibilità parziale della domanda di pagamento; - e la nota della Regione Marche prot. n. 438054, notificata in data 15.4.2024, avente ad oggetto “Programma Sviluppo Rurale Marche 2014/2022. Bando Sottomisura 16.1 azione 2 “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”. DDS 434 del 28/12/2017 ss.mm. Domanda di pagamento di saldo relativa domanda di sostegno ID 29182 della Società Agricola Biologica Fileni s.r.l. Documento Relazione AGRIBIOCONS (0409186|09/04/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.20.110/2019/PSD/20). Comunicazioni.” con cui “si comunica che, secondo l'interpretazione delle disposizioni contenute nel bando, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta.”; - e di tutti gli atti e documenti di natura istruttoria ex adverso adottati e riportati sul SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale, cogniti e non;

Giustizia amministrativa202400199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di autorizzazione al pagamento del saldo di un contributo, nella parte in cui riconosceva una somma inferiore a quella richiesta, nonché i relativi atti istruttori e comunicazioni di parziale inammissibilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto regionale che autorizzava il pagamento del saldo del contributo previsto dalla sottomisura 16.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche, contestando il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori e le comunicazioni regionali che avevano preannunciato o confermato la parziale inammissibilità della domanda di pagamento. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, poiché la propria pretesa è stata integralmente soddisfatta mediante l'adozione del decreto regionale n. 205 del 31 marzo 2026, depositato in giudizio. La Regione Marche ha aderito alla dichiarazione e alla richiesta di compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'impugnazione originaria.
  • Quando la cessazione della materia del contendere è riconosciuta sulla base della sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa e le parti concordano sulla compensazione, il giudice può compensare le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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