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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2704/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valenti era stato condannato per esercizio abusivo della professione di odontoiatra; il ricorso deduceva (1) vizio di motivazione e travisamento della deposizione della testimone Carmela Marino Granfazza, la quale avrebbe riferito di trovarsi casualmente nello studio e che Valenti, medico-chirurgo, si sarebbe limitato per cortesia a verificare un dente dolente in attesa dell'intervento del suo dentista di fiducia; (2) errata qualificazione come esercizio abusivo il semplice controllo di un dente dolente e la prescrizione di una terapia farmacologica da parte di un medico, senza prova di attività terapeutica odontoiatrica e nonostante l'intervento si sia limitato a ispezione e prescrizione, non a manovre odontoiatriche esclusive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto contraddittorio l'uso fatto dalla Corte d'appello delle dichiarazioni della testimone e ha richiamato il principio secondo cui, in assenza di elementi che rendano incredibile la testimonianza, il giudice deve presumere la veridicità delle dichiarazioni e verificarne solo la compatibilità con le altre prove. Ha inoltre chiarito che per integrare il reato di esercizio abusivo bisogna provare atti univocamente riservati alla professione esercitati con modalità tali (continuità, onerosità, organizzazione) da creare l'apparenza di attività professionale; nel caso concreto non risulta che Valenti abbia compiuto atti diversi dalla mera ispezione del cavo orale e dalla eventuale prescrizione di terapia, per cui la condotta non integra il reato. Ha inoltre censurato il richiamo alla norma storica (art. 11 r.d. 31 maggio 1934) come inappropriato. Conclude annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    menzionato nella sentenza di primo grado come base della condanna

    uso processuale nel testo originale; la Corte di Cassazione non si sofferma sul contenuto normativo dell'articolo ma il riferimento è riportato come richiamo alla decisione di condanna di primo grado

  • art. 11 r.d. 31 maggio 1934

    richiamato nel capo di imputazione ma ritenuto inappropriato

    la Corte osserva che tale norma riguarda il divieto per gli odontotecnici di praticare manovre nella bocca del paziente e che il richiamo a tale norma nel caso concreto era inappropriato ai fini della qualificazione del fatto

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 16627 del 28/02/2007, Calderone)

    principio secondo cui, in assenza di elementi che giustifichino il sospetto di menzogna, il giudice deve presumere la correttezza della testimonianza e verificarne la compatibilità con le altre prove

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani)

    principio che la semplice esecuzione di atti non esclusivi di una professione non integra l'esercizio abusivo, salvo che siano svolti con modalità (continuità, onerosità, organizzazione) idonee a creare l'apparenza di un'attività professionale abituale

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 5319 del 28/11/2023, Mancuso)

    richiama e conferma i criteri di discrimine per l'esercizio abusivo della professione: occorre valutare il contenuto materiale concreto della condotta e le modalità organizzative e commerciale dell'attività

Massime di principio

  • La mera ispezione del cavo orale e la prescrizione di terapie farmacologiche da parte di un medico non odontoiatra, effettuata occasionalmente e senza continuità, onerosità o organizzazione simile a uno studio dentistico, di norma non costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
  • Per configurare il reato di esercizio abusivo della professione è necessario dimostrare atti univocamente riservati alla professione esercitati in modo tale da creare l'apparenza di un'attività professionale (continuità, onerosità, organizzazione); atti isolati o di natura diagnostico-terapeutica comune a più professioni possono non essere sufficienti.
  • Il giudice deve presumere la veridicità della testimonianza in assenza di elementi che rendano la deposizione manifestamente falsa, limitandosi a verificarne la compatibilità con il complesso probatorio.
  • La qualificazione giuridica della condotta richiede l'accertamento del contenuto materiale concreto dell'azione e non può basarsi su generalizzazioni o su richiami normativi inappropriati.
  • Se la prova dell'attività terapeutica esclusiva (manovre odontoiatriche, uso di strumenti odontoiatrici finali a cura) non è fornita, l'accusa di esercizio abusivo difficilmente regge.

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