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Ordinanza

Ordinanza n. 1380/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. Terza, n. 1474 del 23 ottobre 2025, resa tra le parti nel giudizio iscritto sub R.G. n. 1743/2025, con le modalità oggetto di domanda, e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia di controparte, agisca in luogo della PP.AA. inadempiente.

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 1474 del 23 ottobre 2025, relativa alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con il beneficio dei sei scatti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 1474 del 23 ottobre 2025, con la quale era stata accertata la spettanza del beneficio previsto dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con condanna dell'amministrazione alla corresponsione degli emolumenti dovuti oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione. L'INPS ha dichiarato di avere richiesto la modifica dei dati di Ultimo Miglio, funzionale alla generazione di una nuova pratica di TFS per la riliquidazione con i sei scatti, richiamando una relazione amministrativa tuttavia non acquisita in formato leggibile. Il giudice ha quindi ritenuto necessario verificare documentalmente e mediante una relazione aggiornata lo stato effettivo di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il giudizio di ottemperanza. Ha disposto che l'INPS depositi, entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, la relazione amministrativa richiamata nell'atto di costituzione, in formato leggibile, nonché una relazione dettagliata, circostanziata e aggiornata sullo stato di esecuzione della sentenza n. 1474 del 2025. Il Tribunale ha avvertito che, in caso di mancata ottemperanza all'ordine istruttorio, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e potrà essere nominato un commissario ad acta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto la spettanza del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio può consentire al giudice di desumere argomenti di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere avviato attività esecutive ma la documentazione richiamata non è leggibile o non è stata validamente acquisita al fascicolo, il giudice può ordinare il deposito della documentazione e di una relazione aggiornata e circostanziata sullo stato di esecuzione del giudicato.
  • L'ordine istruttorio nel giudizio di ottemperanza può essere rivolto all'amministrazione obbligata, con fissazione di un termine e avvertimento che l'inosservanza può comportare la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere disposta in relazione alla perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, anche dopo l'acquisizione degli elementi necessari per verificare lo stato dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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