Cassazione Civile, Ordinanza n. 27147/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al PREU dovuto per l'attività di gestione di giochi e lotterie svolta nell'anno 2008. L'accertamento nasceva da un processo verbale della Guardia di Finanza che contestava l'alterazione del flusso delle giocate e, quindi, la possibilità per l'Ufficio di rideterminare induttivamente la base imponibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, limitatamente alle sanzioni; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello della società e annullato l'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto indebitamente computate nell'anno 2008 somme riferibili ad anni precedenti, con conseguente pretesa decadenza dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 39-quater, comma 3, del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la legittimità della rideterminazione induttiva delle somme giocate, senza considerare che spettava alla contribuente provare l'imputazione a periodi d'imposta diversi; 3) violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR quantificato le giocate assoggettabili a PREU, limitandosi ad annullare l'atto impositivo invece di riesaminare il merito della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nella sostanza, mirava a ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Sul secondo, ha affermato che, in presenza di alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, l'art. 39-quater del d.l. n. 269/2003 consente all'Amministrazione una determinazione induttiva delle somme giocate; di conseguenza, grava sulla contribuente l'onere di provare che le operazioni riprese a tassazione si riferiscono a periodi d'imposta diversi e già decaduti dal potere di accertamento. Sul terzo, ha ribadito che il giudice tributario, quando ritenga invalido l'avviso per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarla nei limiti delle domande di parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato quale parametro della censura di legittimità, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 116, comma 1, c.p.c.
Richiamato quale parametro della censura di legittimità, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma evocata a fondamento del primo motivo, ritenuto inammissibile per richiesta di riesame del merito.
art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269 del 2003
Consente, in presenza di alterazione fraudolenta del meccanismo di gioco, la determinazione induttiva delle somme giocate ai fini della rideterminazione del PREU.
art. 2697 c.c.
A fronte della determinazione induttiva operata dall'Ufficio, l'onere di provare l'imputazione delle operazioni a un diverso periodo d'imposta grava sulla contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata per le censure di violazione di legge del secondo e del terzo motivo.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato in via analogica per ribadire che, nell'accertamento induttivo conseguente a omissione o comportamento ostativo del contribuente, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari, restando salvo il contraddittorio probatorio del contribuente.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare la giurisdizione del giudice tributario sul merito della pretesa fiscale da riesaminare e, se del caso, rideterminare.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per ribadire i poteri istruttori e decisori del giudice tributario, che non può limitarsi all'annullamento quando la questione attiene al merito dell'imposizione.
Massime di principio
- In presenza di un comportamento fraudolento che ostacola il controllo fiscale, l'Amministrazione è legittimata a procedere a una ricostruzione induttiva della materia imponibile prevista dalla legge speciale applicabile.
- Quando l'Ufficio effettua un accertamento induttivo reso necessario dall'illecito del contribuente, quest'ultimo sopporta l'onere di dimostrare che le operazioni recuperate a tassazione si riferiscono a periodi d'imposta diversi e già non più accertabili per decadenza.
- Il giudice tributario, ove ravvisi l'illegittimità sostanziale dell'atto impositivo, non può arrestarsi all'annullamento formale dell'avviso, ma deve esaminare il merito della pretesa e, se possibile, rideterminare la base imponibile o l'imposta dovuta entro i limiti delle domande di parte.
- Le contestazioni che mirano in cassazione a una diversa lettura del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili quando travalicano il sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →