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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11975/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 18/02/2022 dal P.M. presso il Tribunale di Velletri. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto per violazione dell'art. 346 c.p.p. per mancata indicazione del difensore di fiducia (sosteneva che il difensore fosse stato nominato nella perquisizione del 28/01/2022); (2) violazione dell'art. 369 c.p.p. perché i fatti contestati nel sequestro sarebbero diversi da quelli originari e quindi avrebbe dovuto essere data nuova informazione di garanzia; (3) violazione dell'art. 253 c.p.p. per insufficiente motivazione del decreto di sequestro, in conflitto con principi di legittimità (richiamando S.U. nn. 5876/2004 e 36072/2018); (4) ulteriore censura ex art. 346 c.p.p. rispetto alla mancanza della condizione di procedibilità (reato perseguibile a querela), con la tesi che tale mancanza avrebbe reso illegittimo il sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: (1) primo motivo manifestamente infondato: l'indagato aveva espresso rinuncia ad avvalersi del difensore di fiducia in occasione dell'esecuzione del sequestro (24/02/2022), per cui non sussiste compromissione del diritto di difesa né nullità; (2) secondo motivo inammissibile perché la questione non era stata previamente dedotta in sede di impugnazione e, comunque, i giudici hanno rilevato l'identicità delle vicende investigative originarie tale da non richiedere nuova informazione di garanzia; (3) terzo motivo manifestamente infondato: il decreto del P.M. non è del tutto privo di motivazione poiché rinvia per relationem alla nota della Guardia di Finanza che descrive le condotte e consente di individuare le esigenze probatorie; (4) quarto motivo infondato: il sequestro probatorio, in quanto atto conservativo finalizzato a garantire fonti di prova, è legittimo anche in assenza momentanea della condizione di procedibilità della querela quando tale condizione possa ancora sopravvenire, ai sensi dell'art. 346 c.p.p. e della disciplina collegata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.p.

    Consente l'esecuzione di atti di indagine e di misure conservative delle prove anche in assenza della condizione di procedibilità quando questa possa sopravvenire; la mancata condizione di procedibilità non rende in sé illegittimo il sequestro probatorio se finalizzato a conservare fonti di prova

  • art. 369 c.p.p.

    Disciplina l'informazione di garanzia; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché la contestazione relativa alla mancata nuova informazione non era stata preventivamente dedotta e perché le indagini riguardavano vicende sostanzialmente identiche a quelle precedenti

  • art. 253 c.p.p.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto del P.M. congrua, potendosi fare ricorso alla motivazione per relationem alla nota della Guardia di Finanza

  • art. 642 c.p.

    Norma penale richiamata a fondamento dell'ipotesi delittuosa (truffa o appropriazione indebita con riferimento a pratiche assicurative); la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione del fatto-reato e della rilevanza probatoria degli oggetti sequestrati

  • art. 112 disposizioni di attuazione

    Prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire senza ritardo sulle indagini compiute ai sensi dell'art. 346 c.p.p.; richiamata per spiegare la funzionalità degli atti conservativi in assenza di procedibilità

  • art. 345 c.p.p.

    Principio per cui archiviazione o proscioglimento non precludono future azioni se successivamente proposta querela; citato a supporto della possibilità di compiere atti preservativi in attesa della condizione di procedibilità

  • art. 392 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'incidente probatorio come strumento utilizzabile in presenza di pericolo nel ritardo per acquisire prove; citato in collegamento con gli atti conservativi previsti dall'art. 346

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Citata come norma procedurale relativa alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; richiamo formale alla procedura

Massime di principio

  • La rinuncia espressa da parte dell'indagato all'assistenza del difensore di fiducia esclude la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa: la mancata indicazione del difensore non è per sé decisiva ove vi sia stata renuncia documentata.
  • Il sequestro probatorio è uno strumento conservativo finalizzato a preservare le fonti di prova e può essere legittimamente eseguito anche in assenza momentanea della condizione di procedibilità della querela quando tale condizione possa ancora sopravvenire (art. 346 c.p.p.).
  • La motivazione per relationem, cioè il rinvio a documenti istruttori posti a base del provvedimento (es. nota della Guardia di Finanza), è ammissibile se consente di individuare le finalità e le esigenze probatorie che giustificano il sequestro.
  • Questioni nuove o non sollevate nelle fasi immediatamente precedenti non sono normalmente valutabili nel ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame: la Corte richiede che le censure rilevanti siano previamente dedotte.
  • Per i provvedimenti cautelari reali e per i sequestri probatori la valutazione di legittimità tiene conto della funzione conservativa dell'atto (evitare dispersione o deterioramento delle prove) più che di un accertamento definitivo dell'esistenza del reato.

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