Cassazione Penale, Sentenza n. 11975/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 18/02/2022 dal P.M. presso il Tribunale di Velletri. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto per violazione dell'art. 346 c.p.p. per mancata indicazione del difensore di fiducia (sosteneva che il difensore fosse stato nominato nella perquisizione del 28/01/2022); (2) violazione dell'art. 369 c.p.p. perché i fatti contestati nel sequestro sarebbero diversi da quelli originari e quindi avrebbe dovuto essere data nuova informazione di garanzia; (3) violazione dell'art. 253 c.p.p. per insufficiente motivazione del decreto di sequestro, in conflitto con principi di legittimità (richiamando S.U. nn. 5876/2004 e 36072/2018); (4) ulteriore censura ex art. 346 c.p.p. rispetto alla mancanza della condizione di procedibilità (reato perseguibile a querela), con la tesi che tale mancanza avrebbe reso illegittimo il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: (1) primo motivo manifestamente infondato: l'indagato aveva espresso rinuncia ad avvalersi del difensore di fiducia in occasione dell'esecuzione del sequestro (24/02/2022), per cui non sussiste compromissione del diritto di difesa né nullità; (2) secondo motivo inammissibile perché la questione non era stata previamente dedotta in sede di impugnazione e, comunque, i giudici hanno rilevato l'identicità delle vicende investigative originarie tale da non richiedere nuova informazione di garanzia; (3) terzo motivo manifestamente infondato: il decreto del P.M. non è del tutto privo di motivazione poiché rinvia per relationem alla nota della Guardia di Finanza che descrive le condotte e consente di individuare le esigenze probatorie; (4) quarto motivo infondato: il sequestro probatorio, in quanto atto conservativo finalizzato a garantire fonti di prova, è legittimo anche in assenza momentanea della condizione di procedibilità della querela quando tale condizione possa ancora sopravvenire, ai sensi dell'art. 346 c.p.p. e della disciplina collegata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 346 c.p.p.
Consente l'esecuzione di atti di indagine e di misure conservative delle prove anche in assenza della condizione di procedibilità quando questa possa sopravvenire; la mancata condizione di procedibilità non rende in sé illegittimo il sequestro probatorio se finalizzato a conservare fonti di prova
art. 369 c.p.p.
Disciplina l'informazione di garanzia; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché la contestazione relativa alla mancata nuova informazione non era stata preventivamente dedotta e perché le indagini riguardavano vicende sostanzialmente identiche a quelle precedenti
art. 253 c.p.p.
Imposizione dell'obbligo di motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto del P.M. congrua, potendosi fare ricorso alla motivazione per relationem alla nota della Guardia di Finanza
art. 642 c.p.
Norma penale richiamata a fondamento dell'ipotesi delittuosa (truffa o appropriazione indebita con riferimento a pratiche assicurative); la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione del fatto-reato e della rilevanza probatoria degli oggetti sequestrati
art. 112 disposizioni di attuazione
Prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire senza ritardo sulle indagini compiute ai sensi dell'art. 346 c.p.p.; richiamata per spiegare la funzionalità degli atti conservativi in assenza di procedibilità
art. 345 c.p.p.
Principio per cui archiviazione o proscioglimento non precludono future azioni se successivamente proposta querela; citato a supporto della possibilità di compiere atti preservativi in attesa della condizione di procedibilità
art. 392 c.p.p.
Riferimento alla disciplina dell'incidente probatorio come strumento utilizzabile in presenza di pericolo nel ritardo per acquisire prove; citato in collegamento con gli atti conservativi previsti dall'art. 346
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Citata come norma procedurale relativa alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; richiamo formale alla procedura
Massime di principio
- La rinuncia espressa da parte dell'indagato all'assistenza del difensore di fiducia esclude la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa: la mancata indicazione del difensore non è per sé decisiva ove vi sia stata renuncia documentata.
- Il sequestro probatorio è uno strumento conservativo finalizzato a preservare le fonti di prova e può essere legittimamente eseguito anche in assenza momentanea della condizione di procedibilità della querela quando tale condizione possa ancora sopravvenire (art. 346 c.p.p.).
- La motivazione per relationem, cioè il rinvio a documenti istruttori posti a base del provvedimento (es. nota della Guardia di Finanza), è ammissibile se consente di individuare le finalità e le esigenze probatorie che giustificano il sequestro.
- Questioni nuove o non sollevate nelle fasi immediatamente precedenti non sono normalmente valutabili nel ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame: la Corte richiede che le censure rilevanti siano previamente dedotte.
- Per i provvedimenti cautelari reali e per i sequestri probatori la valutazione di legittimità tiene conto della funzione conservativa dell'atto (evitare dispersione o deterioramento delle prove) più che di un accertamento definitivo dell'esistenza del reato.
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