Sentenza n. 206/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste n. 13/2025 D.A.Spo, dd 26 maggio 2025, notificato il 4 giugno 2025, con il quale è stato vietato «di accedere, per anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, in tutti i luoghi, nel territorio nazionale ed estero, in cui si svolgono incontri di calcio, pallavolo o pallacanestro a livello nazionale o regionale (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso, per cinque anni, ai luoghi del territorio nazionale ed estero in cui si svolgono incontri di calcio, pallavolo o pallacanestro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Trieste adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, contestando anzitutto la violazione dell'art. 6 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che non vi fosse prova della sua partecipazione all'introduzione e all'esposizione dello striscione recante la scritta "Friulani all'estero", ritenendo insufficiente l'affermazione dell'estrema probabilità del coinvolgimento del gruppo di quattro persone di cui faceva parte. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, nonché l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico. In particolare, ha sostenuto che il riferimento all'art. 604-bis c.p. non rientrasse nell'elenco dei reati rilevanti per il Daspo e che non ricorressero i presupposti dell'art. 2-bis d.l. 8/2007, perché lo striscione non avrebbe avuto contenuto discriminatorio, incitante alla violenza, ingiurioso o dispregiativo e non avrebbe prodotto un concreto pregiudizio alla sicurezza della manifestazione. Ha inoltre richiamato il proscioglimento penale per insussistenza del fatto e la mancata convalida dell'obbligo di firma da parte del GIP.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficienti, secondo la regola del "più probabile che non", gli elementi raccolti dalla Questura: le informazioni del presidente della società sportiva, le dichiarazioni dell'allenatore, il referto arbitrale, la ricostruzione della presenza e dei tempi di arrivo dei tifosi e le memorie difensive rese da altri soggetti coinvolti. Tali elementi, valutati complessivamente, consentivano di identificare il ricorrente come componente del gruppo responsabile dell'introduzione e dell'esposizione dello striscione e dei cori offensivi; non era necessaria un'ulteriore istruttoria, né un accertamento penale definitivo. Il TAR ha escluso la rilevanza del precedente richiamato dal ricorrente, relativo a un caso in cui l'identificazione era risultata meno attendibile. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l'art. 604-bis c.p. rientra, per effetto del coordinamento normativo tra l'art. 3, comma 3, d.l. 122/1993, la l. 654/1975 e il d.lgs. 21/2018, tra i reati che consentono l'applicazione dell'art. 6 l. 401/1989. Ha inoltre ritenuto integrati i presupposti dell'art. 2-bis d.l. 8/2007, poiché lo striscione e i cori avevano carattere ingiurioso e provocatorio, con riferimento al contesto storico-identitario di Trieste, ed erano idonei a suscitare reazioni violente in un impianto privo di separazione tra tifoserie e di specifici servizi d'ordine. Non era necessaria la concreta verificazione di scontri o di una lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente un pericolo potenziale valutato in chiave preventiva. La durata quinquennale è stata ritenuta legittima anche perché il ricorrente era già stato destinatario di un precedente Daspo biennale; si applicava quindi l'art. 6, comma 5, l. 401/1989, che impone per il nuovo divieto una durata compresa tra cinque e dieci anni. Il proscioglimento penale non incideva sulla legittimità del Daspo, poiché il giudice penale aveva escluso l'integrazione del reato di cui all'art. 604-bis c.p., senza negare la materialità della condotta; la misura amministrativa ha natura preventiva e autonoma rispetto alla responsabilità penale. Parimenti irrilevante è stata ritenuta la mancata convalida dell'obbligo di firma, trattandosi di misura diversa e soggetta a un'autonoma valutazione giudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime
Attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale e consente il Daspo nei confronti di soggetti denunciati o condannati per i reati tassativamente indicati, compresi quelli richiamati tramite il coordinamento normativo con l'art. 604-bis c.p.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
la durata del nuovo divieto (...) non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni
Quando il destinatario è già stato colpito da un precedente Daspo, il nuovo divieto deve avere durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci.
art. 2-bis d.l. 8/2007, convertito dalla l. 41/2007
Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.
Il divieto comprende striscioni o scritte ingiuriose e la relativa condotta può costituire presupposto del Daspo anche quando non si verifichino scontri, essendo sufficiente il pericolo potenziale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 3, comma 3, d.l. 122/1993
Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (...) si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
Il richiamo all'abrogata fattispecie della l. 654/1975 opera, per effetto della normativa di successione, nei confronti della corrispondente fattispecie oggi prevista dall'art. 604-bis c.p.
art. 8 d.lgs. 21/2018
i richiami alle disposizioni abrogate dall'art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto
Consente di riferire il richiamo contenuto nella disciplina del Daspo alla corrispondente fattispecie dell'art. 604-bis c.p., introdotta in sostituzione della disposizione abrogata.
art. 604-bis c.p.
La denuncia per la fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa rientra tra i presupposti normativi del Daspo; l'esclusione della responsabilità penale non impedisce la valutazione preventiva amministrativa della pericolosità.
art. 415-bis c.p.p.
È richiamato quale atto del procedimento penale contenente l'avviso di conclusione delle indagini; il suo contenuto è stato utilizzato per verificare il reato contestato, senza incidere sull'autonomia del giudizio amministrativo.
art. 6, comma 2, l. 401/1989
La mancata convalida dell'obbligo di firma non determina l'illegittimità del Daspo, perché l'obbligo di presentazione è una misura diversa e ulteriore, sottoposta a distinta valutazione.
Massime di principio
- Il Daspo è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale: la sua legittimità non richiede un accertamento definitivo della responsabilità penale, ma una valutazione preventiva della pericolosità fondata su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la regola del "più probabile che non".
- Nell'identificazione del destinatario di un Daspo sono sufficienti i rilievi e i riscontri acquisiti dall'autorità di pubblica sicurezza, valutati complessivamente; non è necessario un accertamento probatorio con gli stessi standard richiesti nel processo penale, purché la ricostruzione non sia manifestamente irragionevole.
- L'applicazione del Daspo per l'introduzione o l'esposizione di striscioni ingiuriosi o provocatori non presuppone la concreta verificazione di scontri o la lesione effettiva dell'ordine pubblico: è sufficiente che la condotta, considerata nel contesto della manifestazione, sia idonea a determinare un pericolo potenziale di reazioni violente o di turbamento della sicurezza.
- Il richiamo dell'art. 6 l. 401/1989 ai reati previsti dalla disciplina previgente sulla discriminazione razziale deve essere riferito, dopo la sostituzione normativa operata dal d.lgs. 21/2018, alla corrispondente fattispecie dell'art. 604-bis c.p.; la denuncia per tale reato può quindi costituire presupposto del Daspo.
- Il proscioglimento penale perché il fatto non sussiste, quando esclude soltanto la configurabilità del reato contestato ma non la materialità della condotta, non impedisce la legittima adozione o conferma del Daspo, che persegue una finalità preventiva autonoma rispetto alla repressione penale.
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