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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21461/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando vizi motivazionali per la mancata concessione delle attenuanti generiche; sostiene che il suo corretto contegno processuale avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello priva di vizi logici e congrua rispetto alla genericità delle deduzioni difensive, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi e che il giudizio sul trattamento sanzionatorio era stato espresso in conformità ai criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento al reato per il quale l'imputato era stato assolto in appello; la Cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare tale acquisizione di fatto in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • artt. 624-bis e 625 n.2 cod. pen.

    Riferimento ai reati per i quali la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato; la conferma non è stata oggetto di esame di legittimità per inammissibilità del ricorso

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come principio relativo al trattamento sanzionatorio complessivo; la Cassazione accerta che la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di legge nella motivazione della pena

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la decisione di merito è stata ritenuta congruamente motivata in relazione agli elementi ritenuti 'eminenti' nel giudizio discrezionale ex art.133

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione èparzialmente limitata nel sindacare la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche se la motivazione di merito indica in modo congruo gli elementi decisivi: non è necessario che il giudice di merito esamini punto per punto ogni possibilità prevista dall'art.133 cod. pen.
  • Deduzioni difensive generiche e non specifiche in appello non consentono alla Cassazione un sindacato efficace sulla motivazione: le censure vaghe sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • Per contestare il diniego delle attenuanti generiche è necessario che il ricorrente evidenzi in modo chiaro gli elementi fattuali e giuridici non considerati o valutati in modo illogico dalla Corte di merito
  • Se la Corte di merito motiva il trattamento sanzionatorio richiamando i criteri di legge e illustrando gli elementi che hanno assunto rilievo, la Cassazione tende a ritenere la motivazione sufficiente e a non entrare nel merito della discrezionalità
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende

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