Ordinanza n. 828/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58754 del 17.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante comunicazione degli esiti della prova preselettiva di ammissione alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, indetto con d.D.G. n. 2269 del 09.12.2024; b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 58996 del 19.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo, laddove attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; c) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 59697 del 30.12.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo elenco allegato, recante ulteriore integrazione dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso de quo; d) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; e) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 5372 del 07.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione di visibilità degli elaborati della prova preselettiva del concorso de quo; f) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 53475 del 03.10.2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione della prova preselettiva estratta; g) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; h) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l'espletamento della prova in parola; i) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Comitato Tecnico Scientifico recanti la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; l) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante nonché provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l'attribuzione del punteggio pari a 26,07, generato dal sistema informatico predisposto per l'espletamento della prova in parola; m) qualora occorra, del D.M. 12.06.2024 n. 109, recante regolamento del concorso de quo e degli allegati Quadri di riferimento, nonché del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 2269 del 09.12.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale e sul portale InPA), recante bando di indizione, nella parte in cui disciplinano l'organizzazione, l'espletamento e la correzione della prova preselettiva; n) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all'esito della correzione della prova preselettiva stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati; conseguentemente, per la condanna anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti, e per l'effetto a consentire l'ammissione alla prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova preselettiva e mancata ammissione alle prove scritte del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, con attribuzione di un punteggio ritenuto erroneo per quesiti illegittimi o svianti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali e gli atti connessi relativi agli esiti della prova preselettiva, alla correzione degli elaborati, alla formulazione e validazione dei quesiti e all'attribuzione del punteggio di 26,07, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti degli atti, l'accertamento del diritto al maggior punteggio, la riformulazione del punteggio con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato e la conseguente ammissione alle prove scritte. Ha dedotto l'illegittimità di quesiti ritenuti irragionevoli, erronei e/o svianti, nonché l'erronea attribuzione del punteggio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non apparissero assistite da adeguati profili di fondatezza, anche in ragione del numero dei quesiti contestati e della distanza del punteggio conseguito dalla ricorrente rispetto alla soglia necessaria per superare la prova preselettiva. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero rimaste possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la compresenza di un fumus boni iuris adeguatamente apprezzabile e di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
- Nelle controversie relative a prove preselettive, la distanza del punteggio conseguito dalla soglia di ammissione può incidere sulla valutazione cautelare della plausibilità della pretesa di ricalcolo, soprattutto quando siano contestati numerosi quesiti.
- L'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile può essere ravvisata quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, risultino praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione del candidato.
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