Cassazione Penale, Ordinanza n. 35321/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 23 dicembre 2025 della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 495 c.p., alla pena ritenuta di giustizia, non precisata nel testo. Con il primo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché riproponeva pedissequamente le doglianze già avanzate in appello e disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; le censure sono state quindi considerate non specifiche e solo apparenti. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l’assenza di resipiscenza dopo il fatto e durante il procedimento, nonché i significativi e gravi precedenti penali, senza evidenti illogicità. La Corte ha precisato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente richiamare quelli decisivi o rilevanti. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato nei gradi di merito; la decisione di legittimità non esamina nel merito gli elementi costitutivi del delitto.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione sulla motivazione della responsabilità che si limiti a riproporre le doglianze già svolte in appello e respinte, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata: una simile riproposizione non assolve la funzione di critica argomentata e rende il motivo non specifico.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’esame analitico di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli prospettati o risultanti dagli atti; è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi o comunque rilevanti posti a fondamento della valutazione.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche non può condurre a un nuovo apprezzamento del merito quando la motivazione del giudice di appello è priva di evidenti illogicità.
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