Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento 1) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 2) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 3) del provvedimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 4) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 5) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; - nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;

Giustizia amministrativa202501356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di revoca dei nulla-osta all’ingresso per lavoro rilasciati ai ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato cinque provvedimenti, di identico contenuto e motivazione, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara aveva revocato i nulla-osta all’ingresso per lavoro. La revoca era fondata su due ragioni: l’asserita irregolarità della professionista che aveva redatto l’asseverazione tecnica prevista dall’art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998, per mancata comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 1 l. 12/1979; e l’insufficienza del reddito della società datrice di lavoro a sostenere i costi delle assunzioni. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, sostenendo che l’eventuale irregolarità della professionista non potesse pregiudicarli, che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva e che la capacità economica della società risultasse dall’effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro, dal pagamento delle retribuzioni e dalla regolarità contributiva. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che i provvedimenti fossero stati notificati alla società datrice di lavoro circa dieci mesi prima, e ha difeso nel merito la completezza dell’istruttoria e l’insufficienza economica della società.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la notifica era stata effettuata soltanto alla società datrice di lavoro e non risultava che i lavoratori avessero avuto conoscenza effettiva dei provvedimenti prima della loro attivazione presso lo Sportello Unico; in ogni caso, sussistevano i presupposti per la rimessione in termini. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché gli atti provenivano dal medesimo procedimento, avevano identico contenuto e si fondavano sulle medesime ragioni. Nel merito, il ricorso è stato integralmente accolto. La ragione relativa all’insufficienza economica della società è stata ritenuta smentita dalla prova delle assunzioni a tempo indeterminato, del pagamento delle retribuzioni e della regolarità contributiva, nonché dall’andamento concreto dei rapporti di lavoro. La verifica dei requisiti economico-finanziari non può rimanere astrattamente prognostica quando, dopo un significativo lasso di tempo, la capacità del datore di lavoro emerga dalla documentazione contabile, fiscale e previdenziale e dall’effettiva esecuzione dei rapporti, salva la prova della loro fittizietà o della falsità documentale. Anche la contestazione relativa alla professionista è stata ritenuta non adeguatamente provata: mancavano un certificato negativo dell’Ispettorato e la comunicazione con cui la professionista avrebbe ammesso l’omissione. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva, poiché l’interesse tutelato dall’art. 24-bis d.lgs. 286/1998 riguarda l’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro, non l’astratto rispetto delle regole professionali da parte dell’asseveratore. L’omissione della comunicazione prevista dalla l. 12/1979 non determina quindi automaticamente la revoca del nulla-osta. Trattandosi di un potere non vincolato, la violazione delle garanzie partecipative non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Il TAR ha infine considerato rilevanti le sopravvenienze favorevoli documentate, consistenti nella stabile instaurazione dei rapporti di lavoro e nell’integrazione socio-lavorativa dei ricorrenti, disponendo l’annullamento degli atti per la rivalutazione delle loro posizioni alla luce della condizione lavorativa effettiva e attuale. Ha lasciato impregiudicata la decisione finale dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere, ma ha imposto un effetto conformativo quanto agli oneri istruttori e decisori. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La verifica riguarda i requisiti economico-finanziari del datore di lavoro; l’irregolarità formale del professionista asseveratore non è automaticamente ostativa quando l’impresa possa dimostrare sostanzialmente la propria capacità di sostenere l’assunzione.

  • art. 1 l. 12/1979

    comunicazione prevista dall’art. 1 legge 11/01/1979 n. 12

    L’omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro non determina automaticamente l’invalidità dell’asseverazione né la revoca del nulla-osta, se i requisiti sostanziali dell’impresa possono essere verificati altrimenti.

  • art. 5 l. 12/1979

    delega conferitagli dalla società ex art. 5 legge n. 12/1979

    La delega al consulente del lavoro è stata valorizzata quale elemento documentale utile alla ricostruzione della posizione sostanziale dell’impresa.

  • art. 42, comma 2, d.l. 27/2022

    revoca del nulla-osta ex art. 42, co. 2 d.l. 27/2022

    La disposizione non impone la revoca in modo automatico per la sola irregolarità formale della posizione del professionista, permanendo margini di valutazione amministrativa.

  • art. 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    Impone al responsabile del procedimento di curare l’adeguata istruttoria e di acquisire gli elementi necessari alla decisione; nel caso concreto fondava il dovere di sollecitare un’asseverazione sostitutiva o integrativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    entro i termini dell’art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto consentire all’impresa di adeguare la documentazione mediante un’asseverazione integrativa o sostitutiva.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    la lesione delle prerogative partecipative dei privati non è suscettibile di sanatoria

    La sanatoria dei vizi partecipativi non opera quando l’Amministrazione esercita un potere non vincolato e residuano valutazioni discrezionali sulla congruità dei requisiti.

  • art. 29 c.p.a.

    termine impugnatorio di cui all’art. 29 c.p.a.

    La comunicazione dell’atto a un soggetto diverso dal destinatario non fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti del destinatario che non abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento.

  • art. 27 c.p.a.

    La documentata assenza di conoscenza del provvedimento e le circostanze concrete del caso avrebbero comunque giustificato la rimessione in termini.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a.

Massime di principio

  • Nella verifica dei requisiti economico-finanziari per il rilascio o il mantenimento di un nulla-osta all’ingresso per lavoro, quando la valutazione intervenga dopo un apprezzabile periodo dall’istanza, l’Amministrazione deve considerare l’andamento concreto del rapporto di lavoro eventualmente instaurato, comprese assunzioni, pagamento delle retribuzioni e regolarità contributiva, e non può fondarsi esclusivamente su una prognosi astratta, salvo dimostrare la fittizietà del rapporto o la falsità della documentazione.
  • L’omessa comunicazione prevista dalla disciplina sull’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte del professionista che abbia redatto l’asseverazione non è, di per sé, automaticamente ostativa al rilascio o al mantenimento del nulla-osta all’ingresso per lavoro, quando l’Amministrazione possa verificare altrimenti l’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro.
  • Quando emergano elementi idonei a dimostrare che la posizione sostanziale dell’impresa può essere diversa dall’irregolarità formale dell’asseverazione, l’Amministrazione deve consentire, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva e non può limitarsi a esigere la regolarizzazione formale della posizione del professionista originario.
  • L’Amministrazione ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della revoca del nulla-osta, secondo il principio di vicinanza della prova; non è sufficiente richiamare una segnalazione o un’asserita irregolarità professionale senza acquisire e documentare gli elementi probatori essenziali.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando gli atti impugnati provengono dal medesimo procedimento, hanno identico contenuto e motivazione e le censure incidono su tutti gli atti nella stessa misura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.