Sentenza n. 938/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 2) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 3) del provvedimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 4) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; 5) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.; - nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di revoca dei nulla-osta all’ingresso per lavoro rilasciati ai ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato cinque provvedimenti, di identico contenuto e motivazione, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara aveva revocato i nulla-osta all’ingresso per lavoro. La revoca era fondata su due ragioni: l’asserita irregolarità della professionista che aveva redatto l’asseverazione tecnica prevista dall’art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998, per mancata comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 1 l. 12/1979; e l’insufficienza del reddito della società datrice di lavoro a sostenere i costi delle assunzioni. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, sostenendo che l’eventuale irregolarità della professionista non potesse pregiudicarli, che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva e che la capacità economica della società risultasse dall’effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro, dal pagamento delle retribuzioni e dalla regolarità contributiva. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che i provvedimenti fossero stati notificati alla società datrice di lavoro circa dieci mesi prima, e ha difeso nel merito la completezza dell’istruttoria e l’insufficienza economica della società.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la notifica era stata effettuata soltanto alla società datrice di lavoro e non risultava che i lavoratori avessero avuto conoscenza effettiva dei provvedimenti prima della loro attivazione presso lo Sportello Unico; in ogni caso, sussistevano i presupposti per la rimessione in termini. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché gli atti provenivano dal medesimo procedimento, avevano identico contenuto e si fondavano sulle medesime ragioni. Nel merito, il ricorso è stato integralmente accolto. La ragione relativa all’insufficienza economica della società è stata ritenuta smentita dalla prova delle assunzioni a tempo indeterminato, del pagamento delle retribuzioni e della regolarità contributiva, nonché dall’andamento concreto dei rapporti di lavoro. La verifica dei requisiti economico-finanziari non può rimanere astrattamente prognostica quando, dopo un significativo lasso di tempo, la capacità del datore di lavoro emerga dalla documentazione contabile, fiscale e previdenziale e dall’effettiva esecuzione dei rapporti, salva la prova della loro fittizietà o della falsità documentale. Anche la contestazione relativa alla professionista è stata ritenuta non adeguatamente provata: mancavano un certificato negativo dell’Ispettorato e la comunicazione con cui la professionista avrebbe ammesso l’omissione. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva, poiché l’interesse tutelato dall’art. 24-bis d.lgs. 286/1998 riguarda l’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro, non l’astratto rispetto delle regole professionali da parte dell’asseveratore. L’omissione della comunicazione prevista dalla l. 12/1979 non determina quindi automaticamente la revoca del nulla-osta. Trattandosi di un potere non vincolato, la violazione delle garanzie partecipative non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Il TAR ha infine considerato rilevanti le sopravvenienze favorevoli documentate, consistenti nella stabile instaurazione dei rapporti di lavoro e nell’integrazione socio-lavorativa dei ricorrenti, disponendo l’annullamento degli atti per la rivalutazione delle loro posizioni alla luce della condizione lavorativa effettiva e attuale. Ha lasciato impregiudicata la decisione finale dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere, ma ha imposto un effetto conformativo quanto agli oneri istruttori e decisori. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
La verifica riguarda i requisiti economico-finanziari del datore di lavoro; l’irregolarità formale del professionista asseveratore non è automaticamente ostativa quando l’impresa possa dimostrare sostanzialmente la propria capacità di sostenere l’assunzione.
art. 1 l. 12/1979
comunicazione prevista dall’art. 1 legge 11/01/1979 n. 12
L’omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro non determina automaticamente l’invalidità dell’asseverazione né la revoca del nulla-osta, se i requisiti sostanziali dell’impresa possono essere verificati altrimenti.
art. 5 l. 12/1979
delega conferitagli dalla società ex art. 5 legge n. 12/1979
La delega al consulente del lavoro è stata valorizzata quale elemento documentale utile alla ricostruzione della posizione sostanziale dell’impresa.
art. 42, comma 2, d.l. 27/2022
revoca del nulla-osta ex art. 42, co. 2 d.l. 27/2022
La disposizione non impone la revoca in modo automatico per la sola irregolarità formale della posizione del professionista, permanendo margini di valutazione amministrativa.
art. 6, comma 1, lettera b), l. 241/1990
Impone al responsabile del procedimento di curare l’adeguata istruttoria e di acquisire gli elementi necessari alla decisione; nel caso concreto fondava il dovere di sollecitare un’asseverazione sostitutiva o integrativa.
art. 10-bis l. 241/1990
entro i termini dell’art. 10-bis legge n. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto consentire all’impresa di adeguare la documentazione mediante un’asseverazione integrativa o sostitutiva.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
la lesione delle prerogative partecipative dei privati non è suscettibile di sanatoria
La sanatoria dei vizi partecipativi non opera quando l’Amministrazione esercita un potere non vincolato e residuano valutazioni discrezionali sulla congruità dei requisiti.
art. 29 c.p.a.
termine impugnatorio di cui all’art. 29 c.p.a.
La comunicazione dell’atto a un soggetto diverso dal destinatario non fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti del destinatario che non abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento.
art. 27 c.p.a.
La documentata assenza di conoscenza del provvedimento e le circostanze concrete del caso avrebbero comunque giustificato la rimessione in termini.
art. 73, comma 1, c.p.a.
memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a.
Massime di principio
- Nella verifica dei requisiti economico-finanziari per il rilascio o il mantenimento di un nulla-osta all’ingresso per lavoro, quando la valutazione intervenga dopo un apprezzabile periodo dall’istanza, l’Amministrazione deve considerare l’andamento concreto del rapporto di lavoro eventualmente instaurato, comprese assunzioni, pagamento delle retribuzioni e regolarità contributiva, e non può fondarsi esclusivamente su una prognosi astratta, salvo dimostrare la fittizietà del rapporto o la falsità della documentazione.
- L’omessa comunicazione prevista dalla disciplina sull’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte del professionista che abbia redatto l’asseverazione non è, di per sé, automaticamente ostativa al rilascio o al mantenimento del nulla-osta all’ingresso per lavoro, quando l’Amministrazione possa verificare altrimenti l’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro.
- Quando emergano elementi idonei a dimostrare che la posizione sostanziale dell’impresa può essere diversa dall’irregolarità formale dell’asseverazione, l’Amministrazione deve consentire, nell’ambito del contraddittorio procedimentale, il deposito di un’asseverazione integrativa o sostitutiva e non può limitarsi a esigere la regolarizzazione formale della posizione del professionista originario.
- L’Amministrazione ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della revoca del nulla-osta, secondo il principio di vicinanza della prova; non è sufficiente richiamare una segnalazione o un’asserita irregolarità professionale senza acquisire e documentare gli elementi probatori essenziali.
- Il ricorso collettivo è ammissibile quando gli atti impugnati provengono dal medesimo procedimento, hanno identico contenuto e motivazione e le censure incidono su tutti gli atti nella stessa misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →