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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3890/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/10/2024.

Giustizia amministrativa202501437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’accredito di complessivi 3.000 euro per gli anni scolastici indicati, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta docente e ad accreditarvi 3.000 euro per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi maturati dal momento dell’accredito fino al saldo. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso all’amministrazione, nonché l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo, era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT e che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 552 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicata analogicamente alle ulteriori condanne pecuniarie, con esclusione del compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la regola applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato, in via analogica e con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese relative alle fasi di studio e trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, la prova del passaggio in giudicato e dell’inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo integra i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale della statuizione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente responsabile di una struttura della stessa amministrazione, con facoltà di delega nei limiti indicati nella decisione.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La regola sull’assenza di compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle regolate direttamente dalla legge Pinto.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti del procedimento esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare una fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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