Cassazione Civile, Ordinanza n. 28222/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile per il saldo del corrispettivo di lavori eseguiti in appalto, per euro 26.132,70 oltre interessi. I committenti proponevano opposizione chiedendo la revoca dell'ingiunzione. Il tribunale accoglieva l'opposizione solo in parte: revocava il decreto, ma condannava i committenti a pagare euro 17.736,12 oltre interessi, e poneva le spese integralmente a carico dell'impresa appaltatrice. L'appaltatore impugnava la sola statuizione sulle spese, sostenendo che, essendo risultato comunque vittorioso per oltre i due terzi dell'importo originariamente ingiunto, non poteva essere considerato soccombente nel giudizio di opposizione e non poteva dunque essere condannato integralmente alle spese. La corte d'appello rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c., deducendo che la soccombenza va valutata sull'esito finale della lite e che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non è soccombente il creditore che ottenga comunque il riconoscimento, anche parziale, del proprio credito rispetto alla pretesa monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della condanna alle spese, la soccombenza va valutata sull'esito finale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che ottenga il riconoscimento, anche solo parziale, del proprio credito non può essere considerato soccombente. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona nei limiti della censura relativa alle spese e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese deve essere regolata in base alla soccombenza complessiva e finale; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere reputato soccombente il creditore opposto che ottenga il riconoscimento, anche parziale, del proprio credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 375, n. 5, c.p.c.
Il relatore aveva formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Ha consentito la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 645 c.p.c.
La regola sulla soccombenza si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione può richiamare l'insegnamento consolidato della Corte senza ulteriore sviluppo argomentativo esteso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato indirettamente come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza ai fini delle spese va valutata sull'esito finale della lite e non sulla sola revoca formale del decreto monitorio.
- Il creditore opposto che ottenga il riconoscimento, anche parziale o limitato, del proprio credito rispetto alla domanda monitoria non può essere automaticamente qualificato come soccombente ai fini dell'art. 91 c.p.c.
- La regolazione delle spese deve tenere conto del risultato sostanziale complessivo della controversia, soprattutto quando il decreto ingiuntivo venga revocato solo in parte e il credito residuo sia confermato.
- Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente la statuizione sulle spese ed è fondato, la cassazione può essere disposta con rinvio al giudice di merito per la sola rivalutazione di tale capo e delle spese del giudizio di legittimità.
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