Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 240-bis c.p. e 321 c.p.p.) di 98.925 euro in contanti e di cinque orologi di pregio, disposto dal GIP il 12/07/2024. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: denuncia un richiamo apodittico alla misura custodiale come unico elemento a supporto del fumus commissi delicti, sostiene che i reati contestati non offendono il patrimonio e contesta la mancata valutazione concreta del fumus e del periculum in mora; osserva altresì che la dichiarazione dei redditi 2023 (prodotti dal suo esercizio commerciale) giustificherebbe la disponibilità dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la nozione di 'violazione di legge' ammessa in Cassazione non comprenda semplici censure di illogicità manifesta e che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata: richiamando la gravità dei reati contestati (alcuni riconducibili all'art. 240-bis c.p.), la sussistenza di gravi indizi comprovata anche dall'adozione della misura custodiale, gli esiti degli accertamenti patrimoniali che hanno evidenziato sproporzione tra redditi (2017-2022) e beni e la scarsa idoneità probatoria della dichiarazione dei redditi 2023 presentata dopo l'esecuzione delle misure. La Corte ha quindi confermato l'orientamento sul bisogno di elementi concreti, ha respinto le obiezioni difensive come mera replica e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
«Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge o per mancanza assoluta/meramente apparente di motivazione; non è ammessa la censura per illogicità manifesta se non con il specifico motivo di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ordinanza del tribunale del riesame; la Corte verifica che l'ordinanza del riesame contenga motivazione sufficiente e coerente rispetto ai presupposti del sequestro.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca cd. allargata per sproporzione; ai fini del sequestro preventivo finalizzato a tale confisca è necessario accertare l'astratta configurabilità di reati indicati e la presenza di seri indizi sulla sproporzione tra patrimoni e redditi e sulla mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni.
art. 321 cod. proc. pen.
Consente il sequestro preventivo disposto dal GIP; rilevante come fondamento formale del decreto impugnato e collegamento tra misure cautelari personali e reali.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata tra i reati contestati (illeciti in materia di stupefacenti); la gravità del reato contribuisce alla valutazione del fumus e della possibilità di ingiustificato arricchimento.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: distingue i motivi di ricorso per cassazione (la Corte sottolinea che la mera illogicità manifesta non rientra nella nozione di violazione di legge, salvo l'apposito motivo di cui all'art. 606).
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito per definire la diversa soglia di persuasività richiesta per misure cautelari personali rispetto all'apprezzamento indiziario richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356) / art. 240-bis c.p. (correlato)
La giurisprudenza interpreta la norma come avente presupposti diversi dalla confisca ordinaria: si valuta la sproporzione tra patrimonio e redditi e la mancata giustificazione della provenienza lecita ai fini della confisca allargata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento e per la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non doloso.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro ordinanze di riesame la censura deve configurarsi come violazione di legge o mancanza assoluta/meramente apparente della motivazione; non è sufficiente riproporre argomentazioni di merito o lamentele di logica se non strutturate come motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata (art. 240-bis) il giudice deve accertare due profili distinti: (a) il fumus commissi delicti, inteso come astratta configurabilità del reato indicato con elementi indiziari concreti e persuasivi; (b) il periculum in mora, che coincide con l'esistenza di seri indizi di confiscabilità (sproporzione tra beni e redditi e mancata giustificazione della provenienza lecita).
- L'adozione di una misura cautelare personale grave (es. custodia in carcere) è un elemento legittimo e ragionevole che il giudice può considerare nel valutare il fumus, non sostituendosi però all'accertamento indiziario richiesto.
- Documenti prodotti in epoca successiva all'esecuzione delle misure (es. dichiarazioni dei redditi) possono avere scarsa efficacia probatoria se non corredati da riscontri oggettivi (pagamenti delle imposte, riscontri bancari, congruità dell'attività economica) e se non inseriti in un quadro probatorio verificabile.
- La sproporzione patrimoniale va valutata con parametri verificabili e con un adeguato confronto delle deduzioni difensive; se il giudice di merito motiva congruamente tale valutazione, la Corte di legittimità non la riformerà se il ricorso si limita a confutazioni generiche.
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