Sentenza n. 5/2026 - Latina, Sezione 2
per la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente del -OMISSIS-, con la quale, a seguito dell’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- nonché dei permessi di costruire n. -OMISSIS-, e n. -OMISSIS-, è stata chiesta l'applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001; nonché, per la declaratoria dell'obbligo a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente ulteriore inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta all'applicazione della fiscalizzazione dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un'istanza con cui, dopo l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi e l'adozione di un ordine di demolizione dell'intero complesso abusivo, aveva chiesto l'applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto di conservare la disponibilità materiale dell'immobile e che la demolizione avrebbe pregiudicato una parte asseritamente legittima, risalente al 1963. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. I controinteressati, proprietari confinanti pregiudicati dall'opera, hanno eccepito l'infondatezza del ricorso e hanno rappresentato che, dopo la proposizione del giudizio, il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento per valutare l'applicazione dell'art. 38 e che la società aveva presentato osservazioni. Il TAR ha ritenuto decisivo che l'ordine di demolizione fosse efficace, non eseguito entro novanta giorni e confermato in sede giurisdizionale; da tale decorso sarebbe derivata ex lege l'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale. La società ha quindi dedotto una situazione di fatto non sufficiente a fondare la legittimazione sostanziale e l'obbligo comunale di provvedere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In materia di silenzio, l'illegittimità dell'inerzia presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di pronunciarsi entro un termine e di una situazione soggettiva qualificata del richiedente. Nel caso concreto, l'ordine di demolizione era efficace e non era stato ottemperato entro novanta giorni; pertanto, secondo il giudice, si era già verificata ex lege l'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale. Gli atti successivi avevano natura dovuta e vincolata, essendo diretti a dare pubblicità e attuazione all'effetto acquisitivo. La società aveva così perso la proprietà giuridica del compendio e non poteva fondare la propria pretesa sulla mera disponibilità materiale. Il TAR ha ritenuto che la fiscalizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 riguardi la modulazione della risposta sanzionatoria nella fase precedente all'adozione dell'ordine di demolizione, o comunque prima della perdita della proprietà; essa non sarebbe più praticabile dopo l'acquisizione gratuita, quando il procedimento è ormai rivolto all'esecuzione della sanzione demolitoria. La relativa questione avrebbe dovuto essere dedotta contro il provvedimento originario o prima dell'acquisizione. Il Comune, nella fase successiva all'inottemperanza, avrebbe avuto soltanto la scelta tra demolizione e conservazione dell'opera nel patrimonio comunale per prevalenti ragioni di interesse pubblico, da motivare in modo aggravato ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001. È stato quindi escluso sia il diritto della società a ottenere la fiscalizzazione sia un obbligo attuale del Comune di provvedere su tale istanza. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre oneri di legge, in favore dei controinteressati; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
In combinato con l'art. 117 c.p.a., costituisce la base processuale dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.
art. 117 c.p.a.
L'azione contro il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e una situazione soggettiva qualificata del richiedente.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio costituisce una modalità di modulazione della risposta sanzionatoria, esercitabile nella fase anteriore all'acquisizione gratuita; dopo tale acquisizione non è più praticabile.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria connessa all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
Dopo l'acquisizione gratuita, il Comune può procedere alla demolizione oppure conservare eccezionalmente l'opera nel patrimonio comunale per ragioni di interesse pubblico, con motivazione aggravata.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
È richiamato in relazione alle osservazioni presentate dalla società nell'ambito del procedimento avviato dal Comune dopo la proposizione del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e della vicenda.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l'amministrazione sia giuridicamente obbligata a provvedere entro un termine e il richiedente sia titolare di una situazione soggettiva qualificata; la mera disponibilità materiale del bene non è sufficiente se il richiedente ha perso la titolarità giuridica del bene stesso.
- Quando un ordine di demolizione efficace non viene ottemperato entro novanta giorni, l'acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale si verifica ex lege; gli atti successivi hanno natura dichiarativa, pubblicitaria e attuativa dell'effetto acquisitivo già prodotto.
- La fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 riguarda la modulazione della risposta sanzionatoria nella fase anteriore all'acquisizione gratuita e non può essere richiesta utilmente dopo che l'opera abusiva è divenuta di proprietà comunale.
- Dopo l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva, l'amministrazione è vincolata all'attuazione dell'effetto acquisitivo e può soltanto demolire il manufatto oppure conservarlo eccezionalmente nel patrimonio comunale per prevalenti ragioni di interesse pubblico, con motivazione aggravata ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
- La questione relativa alla fiscalizzazione dell'abuso deve essere dedotta contro l'originario ordine di demolizione o comunque prima che si produca la perdita della proprietà privata; non può essere fatta valere per la prima volta nella fase esecutiva dell'acquisizione gratuita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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