Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Latina, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso del 14 gennaio 2026 ai registri operatori relativi agli interventi chirurgici dichiarati dal candidato vincitore presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dal 6 giugno 2009 al 30 gennaio 2012

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato non vincitore in due procedure universitarie per un posto di professore di prima fascia, aveva chiesto alla ASL Latina copia dei registri operatori relativi agli interventi svolti dal controinteressato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti dal 6 giugno 2009 al 30 gennaio 2012. Intendeva verificare la veridicità delle dichiarazioni curriculari sull’attività chirurgica del candidato vincitore e utilizzare gli eventuali elementi nei giudizi pendenti contro gli esiti concorsuali. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 22-25 della l. 241/1990 e dell’art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013, sostenendo la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. Il controinteressato ha eccepito che entrambi i giudizi concorsuali erano già passati in decisione e che una certificazione dell’azienda sanitaria attestava gli interventi eseguiti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’istanza, pur richiamando anche l’accesso civico generalizzato, fosse sostanzialmente proposta come accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990. Poiché i due giudizi concorsuali erano già passati in decisione, l’eventuale appello era soltanto ipotetico e l’interesse difensivo non era più attuale. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta anche qualificandola come accesso civico generalizzato: la certificazione della struttura ospedaliera del 1° dicembre 2016, prot. n. 1537, attestava 161 interventi del controinteressato come primo operatore nel periodo considerato e, secondo il TAR, faceva piena prova fino a querela di falso; il dato conoscitivo richiesto risultava quindi già soddisfatto. Spese compensate nei confronti della ASL, costituitasi con memoria di mera forma; il ricorrente è stato condannato a pagare al controinteressato € 1.500, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L’istanza d’accesso del 14 gennaio 2026, sebbene rechi in oggetto il richiamo anche alla norma sull’accesso civico generalizzato, è sostanzialmente spiegata come domanda d’accesso ordinario ai fini difensivi ai sensi dell’art. 22, l. n. 241/90, della quale dunque deve rivestire tutti i necessari presupposti tra i quali quello della concretezza e attualità dell’interesse che, nella specie, non sussiste.

    L’accesso documentale difensivo richiede un interesse concreto e attuale; il suo carattere difensivo non conserva attualità se il giudizio per il quale si chiedevano i documenti è già passato in decisione e l’eventuale appello è meramente ipotetico.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    In tale certificazione, l’Azienda sanitaria ospedaliera attesta che il prof. Frati ha eseguito n. 161 interventi in qualità di primo operatore: tale certificazione fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in essa affermato.

    Anche considerando la domanda come accesso civico generalizzato, il giudice ha ritenuto che l’interesse conoscitivo relativo al numero degli interventi fosse già soddisfatto dalla certificazione ospedaliera acquisita.

Massime di principio

  • L’accesso documentale richiesto per esigenze difensive presuppone un interesse concreto e attuale; quando il giudizio cui l’accesso è strumentale è già passato in decisione, la mera eventualità di proporre appello non è sufficiente a mantenere attuale tale interesse.
  • Quando il dato conoscitivo richiesto è già attestato da una certificazione della struttura pubblica competente e il richiedente non ne contesta la veridicità con querela di falso, il giudice può ritenere l’interesse alla conoscenza del dato già soddisfatto anche nell’esame della domanda di accesso civico generalizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.