Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23672/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che gli ha inflitto la pena di 4 anni e 8 mesi e 20.000 euro per violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90, contestando in particolare la misura di sicurezza dell'espulsione disposta ex art.86 d.P.R. 309/90. La censura riguarda la mancata motivazione relativa alla necessità e alla concretezza della pericolosità sociale del condannato straniero: secondo il ricorrente il giudice del patteggiamento ha applicato l'espulsione con un mero automatismo senza valutare i presupposti e i criteri indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza dell'espulsione ex art.86 d.P.R. 9/10/1990 n.309, rilevando l'assenza di adeguata motivazione circa la pericolosità del ricorrente e dei presupposti per l'espulsione. La vicenda è stata rinviata al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e motivi la decisione sulla misura di sicurezza

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73

    Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti) che ha costituito il titolo di reato per l'applicazione della pena accordata con il patteggiamento

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.86

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per condannati stranieri; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda una specifica e concreta valutazione della pericolosità sociale, la quale deve essere motivata nella sentenza di patteggiamento

  • codice di procedura penale, art.448, comma 2-bis

    Regola i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di patteggiamento; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'omessa valutazione della pericolosità ai fini dell'espulsione rientra nelle ipotesi che giustificano il ricorso per cassazione

  • codice di procedura penale, art.606

    Strumento di impugnazione generale che può trovare applicazione quando la questione attiene a misure obbligatorie per legge; la decisione richiama la distinzione tra i rimedi esperibili a seconda della natura della misura omessa

  • codice penale, art.133

    Richiamato come fonte dei criteri da utilizzare nella valutazione comparativa delle condizioni personali e familiari del condannato ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale e del bilanciamento con l'interesse alla vita familiare

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve motivare specificamente l'applicazione di misure di sicurezza, in particolare l'espulsione per i condannati stranieri; l'omessa motivazione su tale punto può comportare annullamento parziale e rinvio
  • L'accertamento della pericolosità sociale è un giudizio concreto e comparativo che richiede considerazione delle condizioni personali e familiari e dei criteri previsti dall'art.133 c.p.; non basta un automatismo o un richiamo generico alla normativa
  • La valutazione della misura di sicurezza deve essere compiuta in sede di merito (nel giudizio di cognizione) e non può essere rinviata senza adeguata motivazione alla fase di esecuzione
  • La possibilità di ricorso in cassazione contro decisioni di patteggiamento dipende dalla natura della censura e dalla misura interessata: se l'omissione riguarda una misura non discrezionale imposta dalla legge possono trovare applicazione diversi rimedi (art.448 c.p.p. vs art.606 c.p.p.)
  • Se l'interesse generale alla sicurezza sociale confligge con l'interesse del singolo alla vita familiare, il giudice deve esplicitare il bilanciamento effettuato, motivando perché prevalga l'una o l'altra esigenza
  • In caso di mancata motivazione, la Corte solitamente annulla solo la parte relativa alla misura di sicurezza e rinvia il resto della sentenza inalterato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.