Cassazione Penale, Sentenza n. 23672/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che gli ha inflitto la pena di 4 anni e 8 mesi e 20.000 euro per violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90, contestando in particolare la misura di sicurezza dell'espulsione disposta ex art.86 d.P.R. 309/90. La censura riguarda la mancata motivazione relativa alla necessità e alla concretezza della pericolosità sociale del condannato straniero: secondo il ricorrente il giudice del patteggiamento ha applicato l'espulsione con un mero automatismo senza valutare i presupposti e i criteri indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza dell'espulsione ex art.86 d.P.R. 9/10/1990 n.309, rilevando l'assenza di adeguata motivazione circa la pericolosità del ricorrente e dei presupposti per l'espulsione. La vicenda è stata rinviata al Tribunale di Livorno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e motivi la decisione sulla misura di sicurezza
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti) che ha costituito il titolo di reato per l'applicazione della pena accordata con il patteggiamento
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.86
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per condannati stranieri; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda una specifica e concreta valutazione della pericolosità sociale, la quale deve essere motivata nella sentenza di patteggiamento
codice di procedura penale, art.448, comma 2-bis
Regola i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di patteggiamento; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'omessa valutazione della pericolosità ai fini dell'espulsione rientra nelle ipotesi che giustificano il ricorso per cassazione
codice di procedura penale, art.606
Strumento di impugnazione generale che può trovare applicazione quando la questione attiene a misure obbligatorie per legge; la decisione richiama la distinzione tra i rimedi esperibili a seconda della natura della misura omessa
codice penale, art.133
Richiamato come fonte dei criteri da utilizzare nella valutazione comparativa delle condizioni personali e familiari del condannato ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale e del bilanciamento con l'interesse alla vita familiare
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve motivare specificamente l'applicazione di misure di sicurezza, in particolare l'espulsione per i condannati stranieri; l'omessa motivazione su tale punto può comportare annullamento parziale e rinvio
- L'accertamento della pericolosità sociale è un giudizio concreto e comparativo che richiede considerazione delle condizioni personali e familiari e dei criteri previsti dall'art.133 c.p.; non basta un automatismo o un richiamo generico alla normativa
- La valutazione della misura di sicurezza deve essere compiuta in sede di merito (nel giudizio di cognizione) e non può essere rinviata senza adeguata motivazione alla fase di esecuzione
- La possibilità di ricorso in cassazione contro decisioni di patteggiamento dipende dalla natura della censura e dalla misura interessata: se l'omissione riguarda una misura non discrezionale imposta dalla legge possono trovare applicazione diversi rimedi (art.448 c.p.p. vs art.606 c.p.p.)
- Se l'interesse generale alla sicurezza sociale confligge con l'interesse del singolo alla vita familiare, il giudice deve esplicitare il bilanciamento effettuato, motivando perché prevalga l'una o l'altra esigenza
- In caso di mancata motivazione, la Corte solitamente annulla solo la parte relativa alla misura di sicurezza e rinvia il resto della sentenza inalterato
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