Ordinanza n. 406/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” n. 986 del 29.09.2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione del lotto 2, “Vigilanza non armata”, dell’appalto specifico per l’affidamento dei servizi di vigilanza; - della deliberazione n. 1192 del 19.11.2025, avente ad oggetto l’integrazione e la parziale modifica della delibera n. 986 del 29.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni di aggiudicazione e di successiva integrazione e modifica della graduatoria del lotto 2, "Vigilanza non armata", di un appalto specifico per servizi di vigilanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione di aggiudicazione del lotto 2 e la successiva deliberazione con cui la stazione appaltante, in autotutela, ha integrato e modificato la graduatoria finale. La modifica ha comportato il reinserimento di due operatori economici inizialmente esclusi, collocati rispettivamente al secondo e al terzo posto, con conseguente aggiudicazione a un diverso operatore, collocazione di un ulteriore concorrente al quarto posto e posizione della ricorrente al quinto posto. Il reinserimento è stato disposto dopo una sentenza del TAR che aveva annullato l'aggiudicazione del lotto 1, relativo alla vigilanza armata, ritenendo illegittima l'esclusione di uno degli operatori per l'indicazione del valore economico dell'offerta nel documento tecnico. La ricorrente ha dedotto, nei confronti degli operatori collocati al secondo e al terzo posto, una censura analoga concernente la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Nel giudizio si sono costituite la stazione appaltante e alcune controinteressate; il TAR ha riservato l'esame delle eccezioni processuali.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulle eccezioni processuali. Ha rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare, aveva sospeso gli effetti della sentenza del TAR relativa al lotto 1, ritenendo meritevole di favorevole valutazione la censura sulla violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, e aveva fissato la trattazione del merito dell'appello al 26 marzo 2026. Poiché la medesima questione è stata dedotta nel presente giudizio con riferimento agli operatori reinseriti nella graduatoria del lotto 2, il TAR ha ravvisato una sostanziale pregiudizialità del giudizio d'appello. Ha quindi differito l'esame della controversia, comprese le eccezioni processuali, all'udienza pubblica del 10 giugno 2026, in attesa della definizione dell'appello.
Norme richiamate
Principio di segretezza dell'offerta economica
La questione, ritenuta rilevante nel giudizio d'appello e identica a quella dedotta nel presente ricorso, riguarda l'illegittimità dell'indicazione del valore economico dell'offerta nel documento tecnico.
Autotutela
La stazione appaltante ha adottato la deliberazione modificativa della graduatoria in autotutela, dopo l'annullamento giudiziale dell'aggiudicazione relativa all'altro lotto.
Massime di principio
- Quando una questione decisiva per il ricorso è identica a quella oggetto di un giudizio d'appello già pendente e la decisione d'appello presenta sostanziale pregiudizialità rispetto alla controversia, il giudice amministrativo può differire l'esame della causa sino alla definizione del giudizio pregiudiziale.
- La questione relativa all'indicazione del valore economico dell'offerta nel documento tecnico attiene alla possibile violazione del principio di segretezza dell'offerta economica e può incidere sulla legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara.
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