Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20480/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'omessa comunicazione, al difensore nominato in appello, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e la mancata notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello. Ciò avrebbe impedito il contraddittorio e la possibilità di eccepire tempestivamente le nullità procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione, dopo esame del fascicolo, ha ritenuto provato che gli atti necessari al contraddittorio non furono comunicati né all'imputato né al suo difensore (mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. e mancanza di prova della regolare notifica del decreto di citazione). Tale vizio ha determinato una nullità che ha impedito di conoscere la fissazione dell'udienza e i termini per dedurre le nullità; la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione. È stata invocata dalla difesa per dedurre violazione di legge/forma procedurale relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni.

  • art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. con legge 18/12/2020, n.176)

    Disposizione emergenziale che regolamenta la comunicazione telematica delle conclusioni nelle udienze cartolari d'appello. La mancata comunicazione in violazione di tale norma incide sull'assistenza dell'imputato e può costituire causa di nullità.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Regola i termini per la deduzione delle nullità in procedura: la giurisprudenza ha discusso se la nullità di cui sopra debba essere eccepita nel primo atto utile in appello o possa essere dedotta in cassazione quando la parte non abbia potuto conoscere l'udienza per mancata notifica.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa nell'ambito delle censure procedurali; nella decisione è stata valutata la rilevanza della mancata comunicazione per l'effettività del contraddittorio, anche alla luce di queste previsioni.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata tra quelle di riferimento procedurale; la sentenza considera la necessità della regolare costituzione del contraddittorio e della notifica degli atti.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale in un giudizio cartolare può costituire una nullità 'generale a regime intermedio' perché incide sull'assistenza dell'imputato e sul contraddittorio.
  • Se la parte e il difensore non hanno avuto prova della fissazione dell'udienza (es. per mancata notifica del decreto di citazione o invio al precedente difensore), non ha senso applicare termini ordinari per eccepire la nullità: la censura può essere proposta in cassazione se solo allora la parte viene a conoscenza del vizio.
  • È necessario verificare sempre la regolarità delle notifiche e delle comunicazioni via PEC al difensore effettivamente nominato ed eletto domicilio; la notifica a un difensore precedente può compromettere i termini e l'esercizio dei rimedi.
  • In presenza di nullità di comunicazione che abbia impedito il contraddittorio, il rimedio ordinario della Corte di Cassazione è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, salvo che il vizio sia sanabile o irrilevante di fatto.
  • Per tutela preventiva, chi cambia difensore o domicilio deve provvedere tempestivamente alla comunicazione alle parti e verificare che gli atti processuali (citazioni, conclusioni) siano inviati al nuovo indirizzo/PEC; in caso di mancata comunicazione subito esperire i rimedi (eccezioni immediate o, se impossibile, ricorso per cassazione una volta rilevata la situazione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.